Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 giugno 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Verona o Veronese» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese»;
Visto il parere favorevole della stessa Regione;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008;
Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2008 dal Consorzio cantine sociali della provincia di Verona, intesa ad apportare talune modifiche ed integrazioni alla predetta proposta di disciplinare;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulla istanza del citato Consorzio cantine sociali della provincia di Verona nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate nella stessa istanza;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Provincia di Verona o Veronese», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Provincia di Verona o Veronese» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«PROVINCIA DI VERONA O VERONESE».
Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.
La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta e' consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola, Petit Verdot e Teroldego e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» e' consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».
Al sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
Allegato A

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