Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 maggio 2008
Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'INPS.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato attuazione alla citata normativa;
Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale ultimo decreto;
Tenuto conto che, al fine di pervenire ad una regolazione del contenuto e delle modalita' di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita' del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziative legislative di adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia;
Ritenuto, in coerenza con le predette esigenze di modifica, di procedere, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo, alla rimodulazione dei compensi dell'attivita' dei medici di controllo e di confermare, fino alla completa rivisitazione della materia, da effettuarsi entro dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante disciplina, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per la reintegrazione delle stesse;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e, sentite, altresi', le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria;
Decreta:

Art. 1.
Disciplina del rapporto

1. Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermita' che comportino incapacita' temporanea al lavoro, disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.
 
Art. 2.
Numero degli incarichi

1. Il numero di riferimento per gli incarichi e' di sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita'.
 
Art. 3.
Compensi

1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale Euro 41,67;
b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo Euro 52,82;
c) per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 28,29;
d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 39,61;
2. Per ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medico sara' corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sara' corrisposto un rimborso di Euro 10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al medico sara' corrisposto un ulteriore rimborso di Euro 5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreche' l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i compensi di cui al comma 1 vengono maggiorati del 50% oltre il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonche' dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
4. Per le ipotesi di cui al comma 3, e' riconosciuto altresi', qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto entro il limite di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Se il rientro non puo' avvenire entro le ore 20, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto, nel limite sopra indicato, e quelle per un pernottamento documentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.
5. E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287
 
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