Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2008 |
Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la delibera del 22 marzo 2006, n. 37/2006, con la quale il CIPE ha ripartito tra i comuni terremotati della Campania e della Basilicata i fondi assegnati con il richiamato art. 50 della legge n. 448/1998; Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recanti disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002, 12 settembre 2003 e 29 settembre 2003; Considerato che per effetto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i limiti d'impegno autorizzati con la predetta normativa a partire dal 2006 sono stati rimodulati con decorrenza dall'esercizio finanziario 2008; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'iscrizione agli esercizi terminali, delle annualita' non impegnate; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio e del 19 febbraio 2004, n. 3332 e n. 3338, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate dalla citata normativa; Vista la nota del 30 ottobre 2007, prot. n. DPC/BRU/64733, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto l'autorizzazione da parte delle regioni Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alle predette autorizzazioni di spesa; Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della richiamata legge n. 350/2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Molise, Puglia, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria sono autorizzate a stipulare mutui utilizzando il contributo pluriennale per gli importi a fianco di ciascuna assegnati per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa e per le finalita' richiamate nelle ordinanze stesse. 2. L'utilizzo del contributo pluriennale di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverra' con decorrenza dall'anno 2008 e fino all'anno 2017 con attualizzazione mediante operazione finanziaria, con gli istituti finanziari abilitati, che le predette regioni sono autorizzate a perfezionare, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. 3. L'utilizzo dei predetti contributi avverra', sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto sub 1, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza dello stesso, al netto ricavo attivabile a seguito dell'operazione finanziaria di attualizzazione del suddetto contributo, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazione - adeguatamente documentate - dovranno essere preventivamente comunicate dalle regioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 4. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento dell'operazione finanziaria, preventivamente alla stipula, dovra' essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovra' notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, copia conforme del contratto di mutuo perfezionato. 5. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici nonche' di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dovra' essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. |
| Art. 2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvedera', prima della stipula del contratto, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore delle regioni di cui al precedente art. 1, nel limite dell'importo massimo fissato di Euro 10.000.000,00 dall'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con imputazione al pertinente capitolo 958 del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 3.
1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi. |
| Art. 4.
Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stessi soggetti, all'entrata del bilancio dello Stato. Roma, 2 maggio 2008 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
| Allegato 1 Norma: Art. 20, comma 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47; O.P.C.M. 19 gennaio 2004, n. 3332. Oggetto: interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali. Importo Euro 5.000.000,00 annui, ripartiti come segue: regione Puglia Euro 750.000,00; regione Toscana Euro 250.000,00; regione Molise Euro 4.000.000,00. Durata: 15 anni. Decorrenza contributo: 2008. Scadenza contributo: 2022. Netto ricavo previsto Euro 54.658.422,02 ripartito come segue: regione Puglia Euro 8.200.043,19; regione Toscana Euro 2.724.815,16; regione Molise Euro 43.733.563,67. Piano di erogazione: unica soluzione 2008. Allegato 2 Norma: Art. 4, comma 91, legge 24 dicembre 2003, n. 350; O.P.C.M. 13 febbraio 2004, n. 3338. Oggetto: interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali. Importo Euro 5.000.000,00 annui, ripartiti come segue: regione Piemonte Euro 465.000,00; regione Lombardia Euro 1.395.000,00; regione Veneto Euro 558.000,00; regione Emilia Romagna Euro 581.250,00; regione Friuli Venezia Giulia Euro 930.000,00; regione Liguria Euro 1.070.750,00. Durata: 15 anni. Decorrenza contributo: 2008. Scadenza contributo: 2022. Netto ricavo previsto Euro 54.496.303,17 ripartito come segue: regione Piemonte Euro 5.068.156,20; regione Lombardia Euro 15.204.468,59; regione Veneto Euro 6.081.787,43; regione Emilia Romagna Euro 6.335.195,24; regione Friuli-Venezia Giulia Euro 10.136.312,39; regione Liguria Euro 11.670.383,32. Piano di erogazione: unica soluzione 2008. |
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