IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico del 2 aprile 2008 che modifica gli articoli 10, 14 e 22 dello statuto d'Ateneo; Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 9 giugno 2008, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico; Decreta:
Gli articoli 10, 14 e 22 dello statuto sono cosi' modificati: «Art. 10 (Il rettore: elezione). - 1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno cinque giorni prima di ogni votazione. 2. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate; c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso individuale pari allo 0,2 e con modalita' definite da regolamento; d) a tutti gli studenti eletti nei consigli di facolta' dell'Ateneo e nel senato accademico. 3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, per l'ultimo lunedi' del mese di settembre prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedi' successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i professori di ruolo. 4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedi' dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il rettore e' proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, e' nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano piu' di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualita', il completamento del mandato interrotto non e' computato ai fini del precedente comma 1.». «Art. 14 (Il Consiglio di amministrazione: composizione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal prorettore vicario; b) il direttore amministrativo che funge, altresi', da segretario; c) quattro membri, proposti dal rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Universita', e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal senato accademico. d) uno studente eletto da tutti gli studenti iscritti. 2. I membri di cui alla lettera c) durano in carica sino alla scadenza del mandato del rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lettera c). Il membro di cui alla lettera d) dura in carica 24 mesi con decorrenza dalla data della nomina. I membri di cui alla lettere c) e d) non sono revocabili, ne' immediatamente rieleggibili. 3. Nel consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i presidi, i direttori di dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i presidenti di corso di laurea o diploma, i direttori di scuole di specializzazione, i membri del senato accademico. 4. I membri del consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza. 5. Possono altresi' partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo. 6. Il pro-rettore vicario, in caso di presenza del rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.». «Art. 22 (Il consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del rettore ed e' composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e da un numero di studenti, in rappresentanza delle singole facolta', determinato in proporzione di 1 per ogni 1000 iscritti all'atto della convocazione delle elezioni, eletti da tutti gli studenti iscritti alla rispettiva facolta', con metodo proporzionale. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal consiglio stesso, sentito il senato accademico. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il presidente e il vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza. 2. Esprime parere obbligatorio al senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti: a) piano triennale di sviluppo dell'Universita'; b) piano annuale della didattica; c) regolamento generale d'Ateneo; d) regolamento degli studenti; e) istituzione e soppressione di facolta' e corsi di studio; f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche; g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio; h) attivita' culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti; i) organizzazione della mobilita' e degli scambi degli studenti con Universita' italiane e straniere. 3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verra' trasmessa al rettore, ai presidi di facolta' e ai presidenti dei consigli di corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti. 4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica. 5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e puo' presentare proposte agli organi competenti. 6. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del consiglio dal presidente del medesimo.». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2008 Il rettore: Finazzi Agro' |