Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 giugno 2008
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concemente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 192, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turstico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 13 dicembre 2008, n. 127, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 524/V/2008/C.T/Area III, in data 16 maggio 2008, con la quale l'Ufflcio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni dell'8 maggio 2008, n. 259;
Renuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° al 31 agosto 2008 e' vietato l'afflusso sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circoiazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli per il trasporto di merci deperibii;
c) autoveicoli che trasportaio invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICl e TARSU del comune di Favignana, per l'isoIa di Favignana;
f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
g) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti internazionali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988 previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
h) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
i) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e li stazionano per tutto il periodo del soggiorno;
l) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
m) autoveicoli i cui proprietari risultino essere in possesso di una prenotazione in struttura alberghiera o extralberghiera;
n) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno tre giorni mediante biglietto navale di andata e ritono;
o) veicoli appartenenti a residenti nell'arciplago delle Egadi.
 
Art. 3.
Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori derogbe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 cosl come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto dei Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.
Vigilanza

Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 17 giugno 2008
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 7, foglio n. 31
 
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