Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 maggio 2008 |
Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Alverde. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Alverde, contenente la sostanza attiva metaflumizone; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 19 luglio 2006 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visti i pareri favorevoli espressi in data 18 dicembre 2007 e 28 febbraio 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi; Vista la nota dell'Ufficio del 31 marzo 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 14 aprile 2008, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALVERDE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea in merito alla inclusione della sostanza attiva metaflumizone in allegato I della direttiva 91/414/CEE nonche' ad eventuali condizioni di utilizzazione. Per la sostanza attiva metaflumizone sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== Pomodoro..... |0,5 --------------------------------------------------------------------- Melanzana.... |0,5 --------------------------------------------------------------------- Peperone.... |1 --------------------------------------------------------------------- Lattuga e simili esclusa | scarola.... |10 --------------------------------------------------------------------- Cavolo cappuccio, cavolo di | Bruxelles.... |1 --------------------------------------------------------------------- Patata.... |0,05 Definizione del residuo: metaflumizone (somma degli isomeri E e Z). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,25-1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: BASF Agri-Production Sas - Z.I. Lyon Nord-Genay (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13698. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2008 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere a pag. 14 <---- |
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