Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 aprile 2008 |
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.; Visti gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che hanno esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»; Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006 non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello 730 dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a Euro 12 per ciascuna imposta o addizionale; Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro 12,91) a L. 25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38; Visti i decreti interdirigenziali del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38; Visto il decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato di concerto con il ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi; Vista la nota del 13 marzo 2008 n. 1601, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2006 risulta pari al +1,7%; Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +1,7% la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F.; ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attivita' prestata nell'anno 2007; Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale; Sentita l'Agenzia delle entrate; Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di Euro 15,17 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,43. 2. Il compenso di Euro 12,13 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,34. 3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia. |
| Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto ai C.A.F. ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato. 2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'art. precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2007 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2008 Il direttore generale delle finanze Carotti
Il ragioniere generale dello Stato Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 99 |
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