Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PROVVEDIMENTO 17 giugno 2008
Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 10531 del 29 febbraio 2008, con la quale e' stato approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia»;
Vista la nota dell'Istituto del 28 marzo 2008, prot. n. 007487, con la quale la deliberazione n. 10531 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 4 giugno 2008, prot. n. 505, con la quale vengono formulate alcune osservazioni e, in caso di accoglimento delle stesse, il parere favorevole all'approvazione del regolamento;
Vista la deliberazione della giunta esecutiva dell'INFN n. 8034 del 13 giugno 2008, adottata ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del regolamento generale dell'Istituto, con la quale vengono accolte le osservazioni formulate dal Ministero;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone:

1) Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del «Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 17 giugno 2008
Il presidente: Petronzio
 
Allegato
REGOLAMENTO PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalita' semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita' e pubblicita'.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia e' ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2.

Modalita' di acquisizione in economia

1. L'acquisizione degli interventi in economia puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Istituto impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilita' dello stesso Istituto ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'Istituto, purche' in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3.

Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potra', inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
2. In mancanza di parametri di qualita' e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potra' fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a cio' preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'art. 6 puo' avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonche' di quelli relativi alla sicurezza.

Art. 4.

Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalita' e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di ogni singolo intervento in economia non puo' superare l'importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo' essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi puo' essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. 5.

Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non puo' superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non puo' superare l'importo complessivo di euro 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 6.

Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, comma 1, i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
c) manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;
d) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.
3. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 7.

Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:
a) arredi e attrezzature per uffici e laboratori;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicita' istituzionale;
e) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro;
g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;
l) acquisto di francobolli ed altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;
m) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli;
n) acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Art. 8.

Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Istituto individuate come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi e impianti;
b) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di telecomunicazione;
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonche' per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilita', analisi tecniche e finanziarie;
g) servizi di consulenza fiscale e tributaria;
h) servizi di consulenza gestionale e affini;
i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta' immobiliari;
m) servizi di manutenzione del verde;
n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;
o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di mense;
q) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
s) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
u) servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
v) servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il lavoro, nonche' servizi di ricerca di manodopera specializzata;
w) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione.
2. Possono altresi' essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
a) noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 7;
b) locazione di immobili e locali a breve o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o gia' installate;
c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
d) spese di rappresentanza;
e) servizi di cui all'art. 20, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate;
f) servizi tecnici di cui all'art. 21, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
4. I contratti di cui al punto 2.b) devono essere preceduti da parere di congruita' espresso da una Commissione nominata dall'Organo competente per valore.

Art. 9.

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

Titolo III

PROCEDIMENTO

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia, con le limitazioni di cui al comma 4, e' curata da un responsabile del procedimento nominato dal direttore della struttura tra i dipendenti INFN in servizio in possesso di adeguata professionalita'.
2. Il responsabile del procedimento, individuato di norma nel responsabile del servizio interessato all'intervento, svolge l'attivita' istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento e' reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.
4. Restano attribuite agli organi competenti, secondo i criteri stabiliti dal consiglio direttivo, l'autorizzazione alla spesa e l'adozione del provvedimento finale di affidamento.

Art. 11.

Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente.
2. Il responsabile di cui all'art. 10 propone altresi' l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonche' l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilita' di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, e' conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal responsabile di cui all'art. 10, con le modalita' fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12.

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalle Strutture dell'Istituto da aggiornare con cadenza almeno annuale.
2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'art. 10 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
4. La lettera di invito puo' essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Di norma contiene:
a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonche', se del caso, le garanzie d'uso;
c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonche' le modalita', le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
e) l'importo presunto e le modalita' di pagamento;
f) le modalita' di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalita' per i ritardi;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
i) i requisiti generali e di idoneita' professionale che devono possedere gli operatori economici.
5. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile di cui all'art. 10 propone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi e si puo' trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 13.

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base al prezzo piu' basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
b) in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento, coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire.
3. Il contratto puo' essere concluso con l'invio dell'ordinativo.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta e' redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 14.

Contratti aperti

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione e' pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessita' delle Strutture.
2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalita' stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia gia' determinato contrattualmente.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'art. 10 propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non puo' essere superiore al valore inferiore tra:
a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
b) il limite finanziario massimo previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessita' sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto puo' essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validita' degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validita' delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'art. 10, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessita'.
5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
6. Delle condizioni di cui al presente art. con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 15.

Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 se trattasi di lavori e di importo inferiore a euro 20.000,00 se trattasi di forniture o servizi.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a euro 20.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'art. 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilita' civile.

Art. 16.

Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa e' prevista la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

Art. 17.

Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'INFN si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del codice.

Titolo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18.

Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera d) e 8, comma 3, lettera d), questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Il verbale di cui al comma 1 puo' essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale e' redatto dal responsabile di cui all'art. 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso e' accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione del relativo impegno finanziario da parte dei competenti organi dell'Istituto.

Art. 19.

Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'INFN, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumita' delle persone, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, puo' essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario puo' iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore della struttura, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'art. 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte gia' eseguita.
7. L'ordinazione di cui al comma 1 e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20.

Disposizioni speciali per talune tipologie di servizi

1. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilita' previste dalla normativa vigente, i servizi legali possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'art. 10, i servizi di cui al comma 1 sono affidati con provvedimento del Presidente dell'Istituto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto, assistenza e consulenza:
a) in materia tributaria, fiscale o contributiva;
b) in materia giuridica, amministrativa o finanziaria;
c) prestazioni notarili;
d) servizi per il deposito e mantenimento brevetti, nonche' ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e Know how di proprieta' dell'Istituto.
4. In deroga al presente regolamento, le modalita' di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a) e b), il corrispettivo puo' tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 21.

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attivita' di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'art. 10.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalita' rispetto all'incarico da affidare; con possibilita' di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilita' di affidamento a piu' soggetti oppure abbia raccolto piu' di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o piu' d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per l'Istituto desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
2) ribasso sull'importo motivatamente posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
3) qualita' tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da curricula;
6) sorteggio, qualora non gia' utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a).
4. Il responsabile puo' determinare ulteriori criteri oltre quelli di cui al comma 3, purche' nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
5. Fatte salve le forme di pubblicita' eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Istituto per quindici giorni consecutivi.
6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.
7. I servizi di cui al comma 1, lettera e):
a) di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
b) di importo pari o superiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
8. In deroga al presente regolamento, le modalita' di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo puo' essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22.

Interventi affidati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonche' la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'art. 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresi' la conservazione dei registri medesimi.

Art. 23.

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione
diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Art. 24.

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e relative disponibilita' finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti gia' effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 25.

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 26.

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.
2. L'ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'art. 10 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualita' che alla quantita' e ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti dell'atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresi' collaudo;
c) i fondi relativi alla disponibilita' residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione e' effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e il pagamento e' effettuato, di norma, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previo collaudo secondo quanto previsto al successivo art. 27.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo puo' essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non e' necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed e' sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art. 26, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo e' eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 28.

Competenza alle spese

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento e' disposta dal direttore della struttura, dal presidente, dalla giunta Esecutiva, in ragione del valore dell'acquisto, tenuto conto di quanto deliberato in materia di competenze per valore stabilite dal consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 29.

Pubblicita'

1. Le Stazioni appaltanti dell'Istituto assicurano che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente.
3. Per quanto attiene la pubblicita' relativa ai lavori in economia si fa rinvio alle previsioni di cui all'art. 122 del Codice.

Art. 30.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, nonche', in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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