Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2008 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 |
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legislativo: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalita', il presente decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. 2. Il presente decreto si applica: a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio; b) ai clienti finali; c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari. 3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.». - La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 27 aprile 2006, n. L 114. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10». - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.». - La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita». - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144». - La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita». - La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia». - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». - Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE». - La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia». - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca: «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia». - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». - L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosi' recita: «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi' recita: «4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
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| Art. 2. Definizioni 1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) "energia": qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; b) "efficienza energetica": il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia; c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; d) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; e) "servizio energetico": la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica; g) "programma di miglioramento dell'efficienza energetica": attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; h) "misura di miglioramento dell'efficienza energetica": qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente; m) "finanziamento tramite terzi": accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; o) "strumento finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale; q) "distributore di energia", ovvero "distributore di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas": persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero "impresa di distribuzione": persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale; s) "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali; t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente; u) "certificato bianco": titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; v) "sistema di gestione dell'energia": la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale; z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; aa) "ESPCo": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); cc) "Agenzia": e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Note all'art. 2: - La direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. - Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Obiettivi di risparmio energetico 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano: a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I; b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.
Nota all'art. 3: - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: "Agenzia", senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia. 4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5; c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto; e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» cosi' recita: «Art. 16 (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale. 2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione. 3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.». - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio 1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene: a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3; b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6; c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo; d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici; e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome; f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3; h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea: a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011; b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014. 3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica: a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica; b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3; c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime; d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi; e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3; f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 5: - L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita: «2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa».
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| Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica 1. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea. 2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma. 5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento. 6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.
Nota all'art. 6: -Si riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244: «167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.». «169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.».
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| Art. 7. Certificati bianchi 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata: a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b); b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al dettaglio; c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi; d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c); e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi. 2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, cosi' recita: «Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento). - 1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di: a) potenza elettrica dell'impianto; b) rendimento complessivo dell'impianto; c) calore utile; d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione; e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola; f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo; g) tipologia di combustibile impiegato; h) emissioni inquinanti e climalteranti. 4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina. 5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.». - Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita: «20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita': a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37; c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;».
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| Art. 8. Interventi di mobilita' sostenibile 1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3. |
| Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi 1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Nota all'art. 9: - I commi 1111 e 1113, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' recitano: «1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.». «1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.».
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| Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.
Note all'art. 10: - Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 si vedano le note all'art. 7. - I commi 34 e 34-bis dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano: «34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
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| Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. 2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. 5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. 7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». - Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita: «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.». - Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 cosi' recita: «Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.». - Il testo degli articoli 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato cosi' recita: «Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita). (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.». «Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attivita). (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.». - I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 citata nelle note alle premesse cosi' recita: «351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 cosi' recita: «Art. 8 (Semplificazione delle procedure amministrative). 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.». - Il testo dell'art. 63, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' recita: «Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali). (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli 4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n. 50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). - 1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000. 4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso. 5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
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| Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico 1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti. 2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti. 3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese. |
| Art. 13. Edilizia pubblica 1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma: a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita: «7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.».
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| Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione 1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Nota all'art. 14: - Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione. 2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», cosi' recita: «Art. 55 (Procedure aperte e ristrette). (articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, decreto legislativo n. 157/1995; art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art. 3. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3. 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara. 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.». «Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n. 158/1995 - 1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.». «Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori). (art. 16, legge n. 109/1994) - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5. 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
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| Art. 16. Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici 1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualita' e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z). 2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettivita' e di attendibilita' per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n). 3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi. 4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato nelle note alle premesse: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata; c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici; d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; g) per "impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico; h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli amministratori; l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; w) per "temperatura dell'aria in un ambiente" la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; z) per "gradi-giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il grado-giorno (GG).».
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| Art. 17. Misurazione e fatturazione del consumo energetico 1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso; b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala; c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale; d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico; e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore; 4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.
Nota all'art. 17: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. 2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate. 3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali. 5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma. 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita: «162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.». - La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.
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| Art. 19. Disposizioni finali e copertura finanziaria 1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario. 2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione. 4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, cosi' come modificato dal presente decreto: «1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.».
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| Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Scajola, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano |
| Allegato I (previsto dall'articolo 3, comma 2) TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE
===================================================================== Fonte di energia | kJ (NCV) |kgep (NCV) | kWh (NCV) ===================================================================== 1 kg di carbone |28 500 |0,676 |7,917 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di carbon fossile |17 200-30 700|0,411-0,733|4,778-8,528 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di lignite nera |10 500-21 000|0,251-0,502|2,917-5,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di lignite |5 600-10 500 |0,134-0,251|1,556-2,917 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di scisti bituminosi |8 000-9 000 |0,191-0,215|2,222-2,500 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di torba |7 800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di mattonelle di torba |16 000-16 800|0,382-0,401|4,444-4,667 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di paraffina |40 000 |0,955 |11,111 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di legname (umidita' 25%) | | | (2) |13 800 |0,330 |3,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di pellet/mattoni di legno|16 800 |0,401 |4,667 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di rifiuti |7 400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972 --------------------------------------------------------------------- 1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278 --------------------------------------------------------------------- 1 kWh di energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |
Fonte: Eurostat.
---- (1) 93 % metano. (2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato. (***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico. |
| Allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4) CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
1. Finalita'. 1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. Definizioni. 1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni: a) contratto servizio energia: e' un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; b) contratto servizio energia «Plus»: e' un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico; c) fornitore del contratto servizio energia: e' il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.
3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia. 1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti: a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie: 1) Settore «A» (impianti elettrici); 2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione); 3) Settore «D» (impianti idrosanitari); 4) Settore «E» (impianti gas); b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto. 2. Il Fornitore del contratto servizio energia e' obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative. 3. Per i contratti servizio energia «Plus» e' richiesto, in aggiunta ai requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualita' aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.
4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia. 1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere: a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralita' di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unita' abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovra' comunque comprendere: 1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonche' per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi; 2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualita' energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente. Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovra' comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la necessita' di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilita', nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica; b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato; c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b), l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio; d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva; e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della localita', come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica; f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente; g) l'indicazione dei seguenti elementi: 1) la quantita' complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico; 2) la quantita' di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati; 3) la correlazione fra la quantita' di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e); h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicita' convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli; i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovra' farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti; l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia; m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validita' del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso; n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attivita' del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprieta' del committente; o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato; p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte; q) la responsabilita' del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l'affidabilita' di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate; r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantita' di energia fornita annualmente; s) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa. 2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali. 3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia e' applicabile ad unita' immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purche' sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unita' immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell'unita' immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.
5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus». 1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive: a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a); c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se gia' esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unita' immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni. 2. Il contratto servizio energia «Plus» puo' prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, e' ritenuto idoneo a: a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3; b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un contratto servizio energia «Plus» ha validita' equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.
6. Durata contrattuale. 1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni. 2. In deroga al punto 1, si stabilisce che: a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia «Plus» puo' superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti; b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attivita' conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potra' essere prorogata nel rispetto delle modalita' definite dal presente decreto. 3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non e' soggetta alle limitazioni di cui al punto 1. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 18, comma 6) METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti. 1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni: a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili; c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di: 1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse); 2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas). 2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2. 4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2. 5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1. Sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, cosi' come definiti al punto 2. 2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni. 3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e' da intendersi superato dalle stesse finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 5. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. |
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