Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalita', il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007,
n. 40, S.O. cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 27 aprile 2006, n. L 114.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
«testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca:
«Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE».
- La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca:
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e
dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, cosi' recita:
«4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli
obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
sono determinati con provvedimenti di pianificazione
energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata
e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi
regionali con quelli nazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "energia": qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
b) "efficienza energetica": il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) "servizio energetico": la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) "programma di miglioramento dell'efficienza energetica": attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) "misura di miglioramento dell'efficienza energetica": qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) "finanziamento tramite terzi": accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) "strumento finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) "distributore di energia", ovvero "distributore di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas": persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero "impresa di distribuzione": persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente;
u) "certificato bianco": titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) "sistema di gestione dell'energia": la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) "ESPCo": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) "Agenzia": e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.



Note all'art. 2:
- La direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 ottobre 2001, n. L 283.
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Obiettivi di risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.



Nota all'art. 3:
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 4.
Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: "Agenzia", senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -
ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137» cosi' recita:
«Art. 16 (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla
base di un proprio piano triennale di attivita', formulato
e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli
obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati
socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in
coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204
del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita'
produttive. Il piano comprende la programmazione
pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano
annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da
svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici
obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che
esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e
indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale
dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione
e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai
sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998,
d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previo parere del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle
finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva
competenza.».
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 5.
Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: "Rapporto". Il Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 5:
- L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, cosi' recita:
«2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi
di lavoro o comitati, con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate,
con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o
concorso alla attivita' della Conferenza stessa».



 
Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia
di efficienza energetica
1. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento.
6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.



Nota all'art. 6:
-Si riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce con proprio decreto la
ripartizione fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano della quota minima di incremento
dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili
necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del
consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi
aggiornamenti proposti dall'Unione europea.».
«169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro
dello sviluppo economico verifica per ogni regione le
misure adottate, gli interventi in corso, quelli
autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine
del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e
ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.».



 
Art. 7.
Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, cosi' recita:
«Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto
rendimento). - 1. Al fine di assicurare che il sostegno
alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile
e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla
cogenerazione ad alto rendimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,
11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del
1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la
Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto
rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al
comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita'
d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego
in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il
riscaldamento delle serre destinate alla produzione
floricola ed orticola;
f) risparmio energetico conseguito e relativa
persistenza nel tempo;
g) tipologia di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione
graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al
comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da
quelli previsti dalla vigente disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1,
il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita'
e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas
naturale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche
del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento
con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto
della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con
il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle
condizioni per l'accesso alle reti.».
- Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge
14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita:
«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;».



 
Art. 8.
Interventi di mobilita' sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
 
Art. 9.
Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Nota all'art. 9:
- I commi 1111 e 1113, dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 cosi' recitano:
«1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per
l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della
durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici
o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di
interesse da applicare.».
«1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al
Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro
all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono
essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'art.
2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.».



 
Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.



Note all'art. 10:
- Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995,
n. 481 si vedano le note all'art. 7.
- I commi 34 e 34-bis dell'art. 1, della legge
23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano:
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e
pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese
operanti nei settori della vendita, del trasporto e della
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,
che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali,
possono svolgere attivita' nel settore verticalmente
collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei
medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi
di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero
operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio
indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non
possono applicare condizioni ne' concordare pratiche
economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative
atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese
i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi
di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas naturale si
applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.».



 
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.



Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 metri quadrati;
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati,
in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
civile.».
- Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 cosi' recita:
«Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.».
- Il testo degli articoli 22 e 23, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato
cosi' recita:
«Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita). (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149). -
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.
10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'art. 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 37.».
«Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
(Disciplina della denuncia di inizio attivita). (legge
24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669). - 1. Il proprietario
dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attivita', almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
- I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 citata nelle note alle premesse cosi' recita:
«351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici
o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva
superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori
entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni
successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie
utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1),
tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a
un contributo pari al 55 per cento degli extra costi
sostenuti per conseguire il predetto valore limite di
fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un
Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per
l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori
limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l'illuminazione.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20 cosi' recita:
«Art. 8 (Semplificazione delle procedure
amministrative). 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza
termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, si applica la
normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o
inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento
unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli
aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la
Conferenza unificata, sono stabilite procedure
autorizzative semplificate per l'installazione e
l'esercizio di unita' di piccola e di micro-cogenerazione,
tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.».
- Il testo dell'art. 63, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, recante: testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' recita:
«Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali).
(Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art.
6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto
ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n.
23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli
4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo
luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7
decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n.
50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990). - 1. Le licenze di esercizio previste dal presente
testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di
finanza, competente per territorio, prima dell'inizio
dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno
validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste
per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando
vengono a mancare i presupposti per l'esercizio
dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di
lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
mila;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
depositi): lire 200 mila;
c) depositi per uso commerciale di prodotti
petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti
petroliferi denaturati: lire 100 mila;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di
trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di
alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa:
lire 100 mila;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65
mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto
anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di
cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi
commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di
cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui
alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista
dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia
elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al
pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa,
per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta
esercente e officine di produzione ed acquirenti che
rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad
altri fabbricanti: lire 45 mila;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a
scopo commerciale: lire 150.000.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato
nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede
quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova
costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio
della licenza. L'esercente che non versa il diritto di
licenza entro il termine stabilito e' punito con la
sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del
diritto stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o
bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non
puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato
condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri
reati previsti dal presente testo unico in materia di
accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».



 
Art. 12.
Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
 
Art. 13.
Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
«7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e'
affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.».



 
Art. 14.
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.



Nota all'art. 14:
- Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 15.
Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
cosi' recita:
«Art. 55 (Procedure aperte e ristrette). (articoli 3 e
28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994;
art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 76, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 - 1. Il decreto o la determina
a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira'
una procedura aperta o una procedura ristretta, come
definite all'art. 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le
procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto
la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e
l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della
determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si
procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
verranno aperte. Quando il bando non contiene tale
previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui
all'art. 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici
presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita'
e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle
procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.».
«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,
direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n.
158/1995 - 1. Quando il contratto e' affidato con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna
o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del
contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano
i criteri di valutazione e precisano la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo
relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve
essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione
prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub
- pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia
in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione,
provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la
determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative
specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La
commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste
contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri
motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun
criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale
l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori,
servizi e forniture e, ove occorra, con modalita'
semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.».
«Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori). (art. 16, legge n. 109/1994)
- 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».



 
Art. 16.
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualita' e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettivita' e di attendibilita' per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, citato nelle note alle premesse:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi
tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare
con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio
di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti
locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'ente,
sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione
privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un
edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte,
l'attivita' istituzionale di enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di
funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di
esercizio dell'impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli
occupanti mediante il controllo, all'interno degli
ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi
idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova installazione», un
impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedente privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto
termico", le operazioni specificamente previste nei
libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali
di consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto
termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte,
a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi
di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e'
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilita' posti a carico del proprietario del
presente regolamento sono da intendersi riferito agli
amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonche' la
risistemazione impiantistica nelle singole unita'
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di
un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la
rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un
altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto
termico", il complesso di operazioni che comporta
l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita'
tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli
edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei
rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un
generatore di calore, il prodotto del potere calorifico
inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il
kW;
s) per "potenza termica convenzionale" di un
generatore di calore, la potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita'
di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di
calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di
tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica
scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e
della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
u) per "rendimento di combustione", sinonimo di
"rendimento termico convenzionale" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e
la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente" la
temperatura dell'aria misurata secondo le modalita'
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi-giorno" di una localita', la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media
esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il
grado-giorno (GG).».



 
Art. 17.
Misurazione e fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.



Nota all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 18.
Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.



Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita:
«162. Al fine di incentivare il risparmio e
l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno
2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo
e' finalizzato al finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi
energetici per migliorare l'efficienza energetica, con
particolare riguardo all'avvio di una campagna per la
progressiva e totale sostituzione delle lampadine a
incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di
misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica
illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere
gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non
sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata
la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti
alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A,
nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3
anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare
le campagne informative di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - In relazione a
quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di
legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.».
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
4 gennaio 2003, n. L 1.



 
Art. 19.
Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, cosi' come modificato dal presente decreto:
«1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici sono affidati al proprietario, definito come alla
lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1,
comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale
atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo,
che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative
previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente
incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita'
assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al
subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo
restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma
restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli
articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di
terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il
ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a
meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un
contratto servizio energia.».



 
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2) TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE

=====================================================================
Fonte di energia | kJ (NCV) |kgep (NCV) | kWh (NCV) ===================================================================== 1 kg di carbone |28 500 |0,676 |7,917 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di carbon fossile |17 200-30 700|0,411-0,733|4,778-8,528 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di lignite nera |10 500-21 000|0,251-0,502|2,917-5,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di lignite |5 600-10 500 |0,134-0,251|1,556-2,917 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di scisti bituminosi |8 000-9 000 |0,191-0,215|2,222-2,500 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di torba |7 800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di mattonelle di torba |16 000-16 800|0,382-0,401|4,444-4,667 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di paraffina |40 000 |0,955 |11,111 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di legname (umidita' 25%) | | | (2) |13 800 |0,330 |3,833 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di pellet/mattoni di legno|16 800 |0,401 |4,667 --------------------------------------------------------------------- 1 kg di rifiuti |7 400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972 --------------------------------------------------------------------- 1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278 --------------------------------------------------------------------- 1 kWh di energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |

Fonte: Eurostat.

----
(1) 93 % metano.
(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.
(***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

1. Finalita'.
1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

2. Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) contratto servizio energia: e' un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) contratto servizio energia «Plus»: e' un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
c) fornitore del contratto servizio energia: e' il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.

3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia.
1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);
b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.
2. Il Fornitore del contratto servizio energia e' obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.
3. Per i contratti servizio energia «Plus» e' richiesto, in aggiunta ai requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualita' aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia.
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralita' di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unita' abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovra' comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonche' per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualita' energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.
Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovra' comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).
La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la necessita' di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilita', nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b), l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della localita', come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantita' complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;
2) la quantita' di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantita' di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicita' convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovra' farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validita' del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attivita' del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprieta' del committente;
o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;
p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;
q) la responsabilita' del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l'affidabilita' di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantita' di energia fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.
2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia e' applicabile ad unita' immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purche' sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unita' immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell'unita' immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus».
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);
c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se gia' esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unita' immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.
2. Il contratto servizio energia «Plus» puo' prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, e' ritenuto idoneo a:
a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un contratto servizio energia «Plus» ha validita' equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.

6. Durata contrattuale.
1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia «Plus» puo' superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attivita' conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potra' essere prorogata nel rispetto delle modalita' definite dal presente decreto.
3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non e' soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.
 
Allegato III
(previsto dall'articolo 18, comma 6) METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI

1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, cosi' come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e' da intendersi superato dalle stesse finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
 
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