Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 febbraio 2008 |
Economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 2, comma 554 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le economie, accertate a mezzo di decreto del Ministro dello sviluppo economico, derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni ex legge n. 488/1992 siano destinate a finanziare gli specifici interventi indicati nel medesimo comma nei limiti dell'85%; Visto che, in sede di prima applicazione, il comma 555 dell'art. 2 della stessa legge finanziaria prevede che detto decreto debba essere emesso entro il mese di febbraio 2008; Visto il comma 556 dell'art. 2 della medesima legge ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554; Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 785.000.000,00 euro rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488; Decreta:
Art. 1.
1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, sono accertate nella misura complessiva di 785.000.000,00 euro. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2008 Il Ministro: Bersani |
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