Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 marzo 2008 |
Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; Visti, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 244 del 2005, il cui combinato disposto istituisce presso il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, zooprofilassi e controllo sanitario esercitato dal Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare l'art. 4-bis, comma 4, che attribuisce alla Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario le funzioni relative al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi; Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006, e in particolare l'art. 2, che affida all'Ufficio III della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario la gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi. Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 117; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, di attuazione della direttiva 2002/99/CE, e in particolare l'art. 6, comma 3 che attribuisce allo Stato la potesta' di adottare provvedimenti d'urgenza e misure cautelari nel caso di rischi per la sanita' animale o per la salute pubblica, anche in correlazione alle misure di salvaguardia disposte in sede comunitaria; Considerato che il Centro nazionale di cui alla citata legge n. 244 del 2005, definisce e programma per l'intero territorio nazionale gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie animali e svolge, altresi', mediante la relativa Unita' di crisi, funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva, anche per le finalita' di profilassi internazionale; Considerato che tutte le malattie animali che presentano i caratteri della diffusivita' e della contagiosita' necessitano di essere gestite in modo da assicurare sull'intero territorio nazionale l'unitarieta' e il coordinamento degli interventi; Vista la sentenza n. 12 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha qualificato le iniziative adottate dallo Stato per il contenimento delle malattie animali (nel caso di specie la «blue tongue) «...riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale della profilassi internazionale» ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera q), e «toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema anch'essa riservata alla legislazione statale» ex art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), riconoscendo, al contempo, la legittimita' dell'attribuzione allo stesso Stato anche delle funzioni amministrative connesse agli interventi contro la predetta malattia che «trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza» poiche' «il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende necessario proprio tenendo conto della diffusivita' della malattia che travalica i confini territoriali delle regioni e addirittura degli Stati» (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima serie speciale n. 3 del 21 gennaio 2004); Ritenuto, pertanto, di disciplinare l'organizzazione del predetto Centro; Decreta:
Art. 1. Organizzazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui alle premesse, d'ora innanzi denominato Centro Nazionale, assicura un alto livello di tutela della salute degli animali nonche' il coordinamento e l'uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, degli interventi, delle attivita' e delle misure inerenti alla sanita' animale, anche per le finalita' di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie. 2. Il Centro Nazionale, presieduto dal Capo del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, si articola in: a) Direzione strategica; b) Comitato tecnico-scientifico; c) Direzione operativa; d) Unita' centrale di crisi. |
| Art. 2. Direzione strategica
1. La Direzione strategica e' composta da: il capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, che la presiede; il direttore della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario; il direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare; il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome. 2. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attivita', stabilendo le priorita', verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive. |
| Art. 3. Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico, che svolge funzioni consultive per la Direzione strategica e per la direzione operativa, e' cosi' composto: il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanita'; un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali; i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia; un rappresentante per l'Istituto per la fauna selvatica. 2. Il presidente viene indicato, tra i componenti del Comitato, in occasione della seduta di insediamento. 3. I componenti durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile. |
| Art. 4. Direzione operativa
1. La Direzione operativa, la cui gestione e' affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, e' diretta dal direttore di quest'ultimo. 2. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottate dalla stessa. 3. La Direzione, inoltre, coordina le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare: predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose; raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome; programma e esegue gli audit necessari a verifiche la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza; organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta; predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini; organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN; organizza campagne informative, limitatamente alle materie oggetto del presente decreto. 4. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per tutto il centro nazionale ed e' composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 2. |
| Art. 5. Unita' centrale di crisi
1. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali. 2. E' composta da: il capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, con funzioni di presidente; il direttore della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario; il direttore della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione; il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, o un suo rappresentante; il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia; il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome; il responsabile o i responsabili della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia; il direttore della Direzione generale della sanita' militare del Ministero della difesa; un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dell'interno; il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute. 4. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. 5. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria; acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni; coordinamento delle unita' di crisi territoriali; definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio; effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale; gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza. |
| Art. 6. Disposizioni finali
1. Il Centro Nazionale puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalita' all'interno dell'amministrazione. 2. Le spese per l'attivita' ed il funzionamento del Centro Nazionale, ivi comprese quelle per l'attuazione dei programmi del Centro Nazionale e quelle derivanti dalle convenzioni dallo stesso stipulate, gravano sul capitolo 5390 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2008 e sui corrispondenti capitoli di spesa per i successivi esercizi finanziari. Il presente decreto, inviato alla registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2008 Il Ministro: Turco |
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