Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE |
DECRETO 29 aprile 2008 |
Trasferimento di personale ex SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) all'INPS e all'INAIL. |
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IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ai sensi del quale l'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 28, per effetto del quale il personale alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito all'INPS, fino all'emanazione del presente decreto, e il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere; Visto, altresi', il comma 3, dell'art. 28, che, tra l'altro, prevede che con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali, sono definite le modalita' di trasferimento del personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata l'esigenza, nell'interesse degli Istituti e dei lavoratori, di valorizzare la specifica esperienza professionale dagli stessi maturata presso la SPORTASS e di dover in conseguenza disporre il trasferimento di undici unita' di personale all'INPS e di quattro all'INAIL; Sentiti gli Istituti interessati nella riunione del 28 novembre 2007; Sentite le Organizzazioni sindacali nell'incontro del 30 novembre 2007; Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Decreta:
Art. 1.
1. Dalla data del 1° gennaio 2008 il personale gia' in servizio alle dipendenze della soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS, trasferito provvisoriamente, per il periodo 2 ottobre-31 dicembre 2007, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della norma citata in premessa, e' trasferito in via definitiva come segue: all'INPS: n. 11 unita'; all'INAIL: n. 4 unita'. 2. Il direttore generale di SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria, che si prevede conclusa - salvo richiesta di proroga da parte degli Istituti interessati - il 30 giugno 2008, con automatica risoluzione del relativo contratto. Il direttore generale e' tenuto a redigere il bilancio di chiusura di SPORTASS al 2 ottobre 2007, e a presentarlo ai Ministeri vigilanti - Ministero per le politiche giovanili e le attivita' sportive e Ministero dell'economia e delle finanze - entro il 30 aprile 2008. 3. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'Istituto di destinazione. |
| Art. 2.
1. Il personale e' trasferito e inquadrato, senza soluzione di continuita' del rapporto di lavoro, nella corrispondente qualifica dell'ente di destinazione con il trattamento giuridico-economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici. 2. L'INPS e l'INAIL sono autorizzati, ove necessario, a rideterminare, con delibere da adottarsi secondo la procedura vigente, le dotazioni organiche nelle qualifiche interessate, in misura corrispondente alle unita' che non trovano collocazione nei posti vacanti nell'ambito degli organici dei due Istituti. Il direttore generale di SPORTASS, nella fase transitoria di cui all'art. 1, comma 2, e' collocato presso l'INPS in posizione di sovrannumero. 3. I fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in misura pari al numero delle unita' trasferite moltiplicato per l'importo corrispondente al trattamento economico medio del personale dei due Istituti. Tale somma viene considerata ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Resta garantito, fino al 31 dicembre 2007, l'erogazione del trattamento economico accessorio previsto dall'Accordo integrativo stipulato dall'Ente di provenienza con le Organizzazioni sindacali di categoria, in data 21 giugno 2007, validato ai sensi della vigente normativa. 4. Gli accantonamenti relativi ai trattamenti pensionistici del Fondo integrativo di previdenza e al trattamento integrativo dell'indennita' di anzianita' del personale di SPORTASS, affluiscono, nell'importo risultante dal bilancio consuntivo 2006, con riferimento alle unita' trasferite a ciascun Istituto, ai corrispondenti fondi dell'INPS e dell'INAIL. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2008 Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive Melandri
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro per le riformee le innovazioni nella Pubblica Amministrazione Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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