Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
DECRETO 16 aprile 2008
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con il

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di politiche giovanili e attivita' sportive al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (Sportass);
Considerato che l'attivita' svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attivita' sportiva ed assume quindi, come affermato da una costante giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza pubblicistica;
Sentito, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il CONI per le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva;
Decreta:

Art. 1.
Soggetti assicurati e soggetti obbligati
alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
 
Art. 2.
Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
 
Art. 4.
Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto e' necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalita' previste dai soggetti obbligati, ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 15.
 
Art. 5.
Infortuni indennizzabili

1. Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato, nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita' permanente.
2. Sono altresi' indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato.
 
Art. 6.
Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio

1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio puo' aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.
 
Art. 7.
Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia e' accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che si assume la responsabilita' della veridicita' della dichiarazione resa.
 
Art. 8.
Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attivita' oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attivita' stessa.
 
Art. 9.
Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l'assicuratore e compatibili con il presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:
a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.
 
Art. 10.
Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidita' permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.
 
Art. 11.
Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidita' permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.
 
Art. 12.
Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo gia' corrisposto per l'invalidita' permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e' detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.
 
Art. 13.
Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%;
b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;
f) qualora l'infortunio, a causa dell'entita' delle lesioni, determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato e' corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
 
Art. 14.
Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicita', devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti.
2. La procedura competitiva di cui al comma 1 e' svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attivita' dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.
 
Art. 15.
Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte del soggetto obbligato e' condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
2. Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.
3. In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.
 
Art. 16.
Attivita' di informazione ed educazione

1. Il Ministro con delega per le attivita' sportive, di intesa con il Ministro della salute e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.
3. Campagne informative devono essere altresi' effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.
 
Art. 17.
Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatori a dei soggetti disabili.
 
Art. 18.
Disciplina transitoria

1. I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2008
Il Ministro per le politiche giovanili
e le attivita' sportive
Melandri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
 
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