Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 giugno 2008 |
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni di lieve entita' alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto Codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 117 del 20 maggio 2008; Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico, in data 12 giugno 2007, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2007; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico in data 12 giugno 2007, applicando la maggiorazione del 3,3 %, pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2008;
Decreta:
Art. 1. A decorrere dal mese di aprile 2008, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 12 giugno 2007, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentoventi euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantadue euro e sei centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2008
Il Ministro: Scajola |
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