Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 14 maggio 2008 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale coop. portabagagli. (Decreto n. 43525). |
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IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e i.o.
Visti i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32823 del 16 settembre 2003 e le norme di legge e regolamentari ivi richiamate; Vista la circolare del 20 settembre 2000, n. 64; Vista la circolare dell'11 novembre 2003, n. 35; Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli; Visto il verbale di accordo ministeriale del 14 giugno 2007 alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Rosa Rinaldi con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2007 gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 riferiti a CIGS, a contratti di solidarieta' e alla mobilita', in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto. Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007, con il quale e' stata impegnata la somma di Euro 11.700.000,00 che grava sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1. per l'esercizio finanziario 2007; Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 14 giugno 2007 tra le sottoindicate cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le organizzazioni sindacali di settore, con le quali e' stata concordata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta'; Viste le istanze presentate dalle predette societa', ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento; Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa'; Visto il prospetto riepilogativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento per l'anno 2007; Ritenuto di poter autorizzare il trattamento di integrazione salariale richiesto; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 655 soci lavoratori dipendenti dalle sottoindicate societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti. 1) Soc. cooperativa portabagagli e manovalanza - stazione F.S. Sede in Acireale - Catania; unita' in Catania, per un numero massimo di cinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007. 2) Soc. cooperativa CICA service a r.l. Sede in Genova Unita' di Genova - n. 46 lavoratori; Unita' di Alessandria - n. 4 lavoratori; Unita' di Imperia - n. 14 lavoratori; Unita' di Savona - n. 15 lavoratori; Per un numero massimo di 79 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 3) Cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l.; Sede in Napoli; unita' in Napoli, per un massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 4) Soc. cooperativa di lavoro «Tirreno» S.r.l. Sede in Civitavecchia - Roma, unita' in Civitavecchia - Roma, per un massimo di 59 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 5) Societa' Coop. Multiservizi Fiorentina a r.l. Sede in Firenze, unita' in Firenze, per un massimo di ottantuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 6) Soc. Cooperativa Portabagagli Stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei; Sede in Napoli; Unita' in Napoli - n. 191 lavoratori; Unita' di Salerno - n. 2 lavoratori, per un numero massimo di 193 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 7) Soc. Cooperativa Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria di Siracusa. Sede in Siracusa, unita' di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di 12 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 8) Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma Sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di 109 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 9) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l. Sede Torino, unita' di Torino, per un massimo di 60 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 10) Mult.Ser.Fer. Soc. Coop. Multiservizi Ferroviari Sede in Villa San Giovanni - Reggio Calabria, unita' in Villa San Giovanni - Reggio Calabria, per un massimo di 19 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 11) Cooperativa Portabagagli «La Vigile» Sede in Civitavecchia - Roma, unita' in Civitavecchia - Roma; per un massimo di 7 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007. 13) Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli Sede in Palermo, unita' di Palermo, per un massimo di 10 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. |
| Art. 2. L'I.N.P.S. operera' la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa. |
| Art. 3. L'I.N.P.S. non e' autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 6078/1996, dal momento che le relative disponibilita' finanziarie non sono piu' disponibili. |
| Art. 4. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al sopra richiamato decreto interministeriale n. 41826 del 3 ottobre 2007 ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 5.076.570,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2008 Il direttore generale: Mancini |
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