Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con le regioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con le regioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per i rapporti con le regioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con le regioni on. dott. Raffaele Fitto e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree: a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi; b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche europee; c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali; d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza; e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti; g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa; h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari del Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale; l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero; n) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali e di cooperazione transfrontaliera; p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; vigilanza sull'Unita' per il monitoraggio sulla qualita' dell'azione per il governo degli enti locali, nonche' relative azioni governative, anche normative; q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata e vigilanza sull'Ente italiano montagna ai sensi dell'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie; t) attivita' anche normative connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo; u) cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione per la parte relativa alla realizzazione della prescritta intesa con la regione interessata, in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo; v) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale. |
| Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; e) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale; f) riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'esercizio, da parte dei competenti Ministeri, delle funzioni legislative statali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, relative alle autonomie locali, nonche' delle piu' rilevanti iniziative di attuazione, anche in via amministrativa, dell'art. 119 della Costituzione. |
| Art. 3. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 16 |
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