IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott. Elio Vito e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. dott. Elio Vito e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni: a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate; b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio; c) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia; d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; e) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993; f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare; g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; h) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50; i) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi; j) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione; k) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri; l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento; m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio; o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare; p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 12 |