Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 giugno 2008 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Volare S.p.a. (Decreto n. 43684). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'art. 21-quater, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007; Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Volare S.p.a, interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento, straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di trecentonovanta addetti, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta societa' ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a seicentocinquantaquattro dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.; Visto l'accordo in data 4 aprile 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Volare S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stata confermata la necessita' di ricorrere alla proroga di ulteriori mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di centottantacinque addetti, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-quater, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007; Visti il decreto ministeriale n. 39134 del 1° agosto 2006 e successivi, con i quali e' stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla societa' Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 aprile 2008; Vista l'istanza presentata in data 13 maggio 2008, con la quale la societa' Volare S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-quater, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, per il quinto semestre decorrente dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante; Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' Volare S.p.a.; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-quater, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2008, in favore del personale di terra, per un numero massimo di quarantacinque unita', dipendente dalla societa': Volare S.p.a. - Sede in Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, unita' di Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Gallarate (Varese) via Marsala - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Catania Aeroporto Fontanarossa - Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone/Borsellino - Bari-Palese (Bari) Aeroporto Civile - Milano via G.B. Pirelli, per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-quater, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 aprile 2008, in favore del personale di volo, per un numero massimo di centoquaranta unita', dipendente dalla societa': Volare S.p.a. - Sede in Ferno (Varese), unita' di Ferno Aeroporto Malpensa (Varese) - Venezia Aeroporto Marco Polo - Orio al Serio via Aeroporto (Bergamo), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008. |
| Art. 3. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 5. La societa' Volare S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei dodici mesi previsti dall'accordo governativo del 4 aprile 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2008
Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali Sacconi |
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