Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 18 giugno 2007
Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la direttiva europea 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, recante «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta' intellettuale»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Visto l'art. 2, commi 132 e 133 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che «In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.»;
Considerato che il Fondo citato e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate;
Sentite le associazioni di categoria interessate nell'incontro dell'11 aprile 2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 31 maggio 2007;
Decreta:

Art.1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca gli indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all'art. 2, comma 132, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (d'ora in avanti «Fondo»), istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Ai sensi dell'art. 69 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, il compenso per il diritto di prestito e' riferito agli esemplari a stampa, ai fonogrammi ed ai videogrammi prestati dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche delle universita' e delle scuole di ogni ordine e grado.
 
Art. 2.
Modalita' per la ripartizione del fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 1 e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto. A tal fine le biblioteche e le discoteche di cui all'art. 1, comma 2, mettono a disposizione della SIAE e aggiornano, con cadenza triennale, anche in base ad appositi accordi, i dati statistici relativi ai volumi dei prestiti, utilizzando anche rilevazioni a campione.
 
Art. 3.
Aventi diritto alla ripartizione del Fondo

1. La suddivisione tra gli aventi diritto alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 1 e' operata dalla SIAE secondo le seguenti percentuali di ripartizione:
opere a stampa: 50% agli autori e 50% agli editori;
fonogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti o esecutori;
videogrammi: 30% agli autori, 30% agli editori, 20% ai produttori originali di opere audiovisive, 20% ad artisti interpreti o esecutori.
2. Gli aventi diritto, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, possono destinare le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura. In tale ipotesi queste ultime sono tenute a mallevare la SIAE da eventuali rivendicazioni.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organo di controllo.
Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro: Rutelli Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2007 Ufficio controllo Ministeri servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 376
 
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