Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2008
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2005, con il quale l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 30 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il Consorzio tutela «Quartirolo Lombardo», con nota del 21 maggio 2008, ha comunicato di confermare l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl» la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 30 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl»;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, con decreto 30 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 giugno 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: Deserti
 
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