Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 aprile 2008
Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocita' (inverter) di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocita' (inverter), di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW;
Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW;
Considerato che l'art. 1, comma 360, della legge finanziaria 2007 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite
Decreta:

Art. 1.
Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

1. In attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, la detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonche' di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocita' (inverter);
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).
2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla societa' concedente.
3. La detrazione di cui al comma 1 compete relativamente alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.
4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, ne' per motori ad elevata efficienza o variatori di velocita' (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.
 
Art. 2.
Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.
 
Art. 3. Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata
efficienza

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda e' pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza e' pari ai valori forfetari di tabella 1.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potra' superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.
Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

=====================================================================
| | | Spesa massima
| Spesa massima |Spesa ammissibile| ammissibile
|ammissibile per |per installazione| totale per Potenza nominale|acquisto singolo| singolo motore | singolo motore
(kW) | motore (euro) | (euro) | (euro) =====================================================================
5,5 | 700| 100 | 800 ---------------------------------------------------------------------
7,5 | 850| 100 | 950 ---------------------------------------------------------------------
11,0 | 1000| 100 | 1100 ---------------------------------------------------------------------
15,0 | 1200| 100 | 1300 ---------------------------------------------------------------------
18,5 | 1500| 150 | 1650 ---------------------------------------------------------------------
22,0 | 1800| 150 | 1950 ---------------------------------------------------------------------
30,0 | 2200| 150 | 2350 ---------------------------------------------------------------------
37,0 | 2600| 150 | 2750 ---------------------------------------------------------------------
45,0 | 3300| 200 | 3500 ---------------------------------------------------------------------
55,0 | 4000| 200 | 4200 ---------------------------------------------------------------------
75,0 | 5300| 200 | 5500 ---------------------------------------------------------------------
90,0 | 6100| 200 | 6300
 
Art. 4. Modalita' per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per
motori elettrici ad elevata efficienza

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:
a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto;
b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascera' ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
 
Art. 5.
Variatori di velocita' (inverter)

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocita' (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.
 
Art. 6.
Spesa massima ammissibile per variatori di velocita' (inverter)

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocita' (inverter) la detrazione dall'imposta lorda e' pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocita'.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocita' (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocita' (inverter) e' pari ai valori forfetari di tabella 2.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potra' superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocita' (inverter).
Tabella 2 - Variatori di velocita' (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

=====================================================================
| Spesa massima | |
|ammissibile per | | Spesa massima
|acquisto singolo|Spesa ammissibile| ammissibile
| variatore di |per installazione| totale per
| velocita' |singolo variatore|singolo variatore Potenza nominale| (inverter) | di velocita' | di velocita'
(kW) | (euro) |(inverter) (euro)|(inverter) (euro) =====================================================================
7,5 | 1200| 200 | 1400 ---------------------------------------------------------------------
11,0 | 1450| 200 | 1650 ---------------------------------------------------------------------
15,0 | 1850| 200 | 2050 ---------------------------------------------------------------------
18,5 | 2400| 300 | 2700 ---------------------------------------------------------------------
22,0 | 2700| 300 | 3000 ---------------------------------------------------------------------
30,0 | 3400| 300 | 3700 ---------------------------------------------------------------------
37,0 | 3800| 400 | 4200 ---------------------------------------------------------------------
45,0 | 4600| 400 | 5000 ---------------------------------------------------------------------
55,0 | 5300| 400 | 5700 ---------------------------------------------------------------------
75,0 | 6200| 500 | 6700 ---------------------------------------------------------------------
90,0 | 7700| 500 | 8200
 
Art. 7. Modalita' per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per
variatori di velocita' (inverter)

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocita', comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocita' vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocita' con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs. enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascera' ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
 
Art. 8.
Cumulabilita'

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 9.
Disposizioni in materia di ritiro
delle apparecchiature sostituite

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
 
Art. 10.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani

p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
 
Allegato A
(articolo 2)

----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 37 <----
 
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