Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2008 |
Autorizzazioni all'ISTAT ad assumere personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 296/2006. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente; Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la nota dell'ISTAT n. 2383 dell'11 aprile 2008, con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2007 pari complessivamente a Euro 6.860.331 corrispondenti al costo effettivo annuo di tutto personale cessato; Vista la documentazione analitica prodotta dal predetto Ente di ricerca dalla quale emerge che dalle risorse calcolate devono essere detratte quelle concernenti la mobilita' in uscita di alcune unita' di personale che, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, non e' assimilabile ad una cessazione; Considerato che le risorse effettivamente utilizzabili per le finalita' del presente provvedimento, detratti gli importi relativi al personale trasferito per mobilita', sono pari a Euro 6.710.235; Tenuto conto che, come certificato dall'Ente, nel conto consuntivo ancora da approvare, relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive risultano pari a Euro 195.482.244 e quelle correnti pari a Euro 195.408.849; Considerato che, come attestato dall'Ente, nel conto consuntivo ancora da approvare, relativo all'esercizio finanziario 2007, la spesa del personale e' pari a Euro 129.070.443 corrispondente al 66% delle entrate correnti; Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006; Tenuto conto che i predetti dati delle entrate e delle spese pur riferendosi al conto consuntivo 2007 ancora da approvare sono sufficientemente attendibili come attestato dall'ente e lasciano un ampio margine rispetto al limite dell'80% delle entrate correnti fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006; Considerata la necessita' di garantire una maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse finanziarie assegnate in relazione alle esigenze connesse con la ricerca, in armonia con l'art. 33 della Costituzione; Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale, senza indicazione dettagliata dei profili, nel limite massimo di una spesa a regime pari a Euro 6.710.23; Ritenuto che l'ISTAT debba fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate; Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa salvi i principi di cui ai commi 526 e 529 della stessa legge; Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519; Visto l'art. 1, comma 529, della legge n. 296/2006 che prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio; Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzione conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4, recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita»; Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5, recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)»; Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais». Decreta:
Art. 1. 1. L'ISTAT puo' procedere per l'anno 2008, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari a Euro 6.710.235. 2. L'Istituto di cui al comma 1 e' tenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a carico del bilancio dell'Ente. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2008
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 156 |
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