Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 giugno 2008
Ri-registrazione provvisoria di un prodotto fitosanitario, a base di «fenamifos», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2006 di recepimento della direttiva 2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il fenamifos, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006 che indica il 31 luglio 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti rinunciando nel contempo all'impiego sulla coltura del tabacco;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti;
Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che l'impresa titolare del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, che ricade nelle condizioni stabilite dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto 14 dicembre 2006 dovra' presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 31 luglio 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2017 il prodotto fitosanitario indicato in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

Il prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva fenamifos, e' ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006 di iscrizione della sostanza attiva fenamifos, che prevedono la presentazione entro il 31 luglio 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.
E' approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.
L'impresa titolare della registrazione e' tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI FENAMIFOS
RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 LUGLIO 2017

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N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | =====================================================================
1. 11788 | NEMACUR 240 CS | 21 luglio 2004 | Magan Italia S.r.l. |

----> Vedere Allegato a pag. 21 <----
 
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