Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;
Esaminata la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «CAGNINA DI ROMAGNA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Cagnina di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno «Refosco» localmente denominato «Terrano». Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro - Terra del Sole, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cagnina di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cagnina di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 13,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite - anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo - la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena e Ravenna.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,50%.
Il vino Cagnina di Romagna non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al secondo giovedi' del mese di ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

Art. 6.

Il vino «Cagnina di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 8,50% vol.;
titolo alcolometrico totale: minimo 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome deve essere riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Cagnina di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve. Puo' anche figurare la menzione «dolce».
 
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