Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 aprile 2008
Attuazione delle direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1977, n. 266.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando al CIPE la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale;
Vista la deliberazione Cipe dell'8 agosto 1996, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1996, n. 236, recante direttive per la concessione alle impresede del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione Cipe del 5 agosto 1998, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1998, n. 269, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha integrato il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, demandando al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Visto l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di cui al citato comma 876 della medesima legge;
Visto l'art. 8-bis, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si dispone l'integrazione del Fondo di cui all'art. 1 comma 1, della legge n. 266/1997, con le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione Cipe n. 125 del 23 novembre 2007, recante «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progeti strategici di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008;
Visti in particolare i punti 3.3 ed 8 della predetta deliberazione Cipe del 23 novembre 2007 con i quali si dispone che la quantificazione a livello regionale delle risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009 verra' disposta con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avente natura non regolamentare, nonche' con lo stesso decreto ministeriale verranno individuate le priorita' cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalita' di presentazione degli stessi, i soggetti beneficiari degli interventi regionali, le spese agevolabili, nonche' le ulteriori disposizioni di attuazione della predetta deliberazione.
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal l° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visto il regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Decreta:

Art. 1.
Aree di applicazione

1. Le aree interessate dal presente decreto sono quelle dell'intero territorio nazionale.
2. Le agevolazioni alle imprese sono concesse nel limite dell'intensita' massima d'aiuto prevista dal regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), attraverso misure di aiuto regionali compatibili con tale forma di agevolazione.
 
Art. 2.
Progetti strategici

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti finalizzati ai seguenti obiettivi:
qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di degrado ed ai centri commerciali naturali e sostegno e qualificazione delle aree mercatali;
miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, commerciali e turistici, finalizzata ad un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di economie di scala per le imprese.
2. Le iniziative da includere nei progetti strategici dovranno essere in linea con le seguenti priorita':
a) l'utilizzo della logica di distretto del terziario negli interventi di riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e turistico;
b) lo sviluppo delle reti di impresa e di servizi in comune;
c) l'integrazione delle attivita' commerciali, turistiche e dei servizi e l'integrazione tra singole imprese;
d) l'innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa delle imprese del commercio e del turismo;
e) la riqualificazione dei mercati su aree pubbliche e lo sviluppo di centri commerciali naturali;
f) il rafforzamento e incentivazione della attivita' di tutoraggio, preparazione, formazione ed informazione a favore degli insediamenti imprenditoriali del commercio e del turismo aventi caratteristiche innovative anche attraverso i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di cui al decreto legislativo n. 114/1998.
g) l'agevolazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell'impatto ambientale.
3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorrera' il termine di centocinquanta giorni entro cui le regioni potranno presentare al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, che ne curera' l'istruttoria per gli aspetti di propria competenza, i progetti strategici da adottare nell'ambito degli obiettivi strategici di cui al precedente art. 2, comma 1.
4. I progetti strategici dovranno avere una articolazione triennale. Gli interventi previsti nei progetti strategici devono essere coerenti con i Programmi di sviluppo regionale nonche' con le normative regionali e nazionali in materia.
5. I progetti strategici dovranno indicare:
a) gli obiettivi generali e specifici in relazione al contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale il progetto verra' realizzato;
b) la descrizione degli interventi proposti, con riferimento alle tipologie di azioni, ai soggetti beneficiari, alla forma degli interventi ed alle modalita' di agevolazione;
c) il piano di copertura finanziaria dell'intervento proposto, articolato sulla base del prospetto allegato al presente decreto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura tale intervento;
d) i tempi di attuazione;
f) i risultati attesi;
g) il regime delle revoche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dai progetti strategici possono essere soggetti pubblici ed imprese.
2. Qualora i progetti strategici prevedano interventi a favore di soggetti pubblici, gli stessi devono integrarsi con interventi di incentivazione a favore delle imprese.
3. Le misure di incentivazione alle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, possono essere destinati ai seguenti soggetti beneficiai:
a) le imprese che esercitano attivita' commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le societa' cooperative di consumo, inclusa l'attivita' di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed il commercio su aree pubbliche;
b) le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, ed alle leggi regionali di settore;
c) le imprese e gli organismi fornitori di servizi strettamente connessi alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e previsti nei progetti strategici regionali;
d) gli organismi associati, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche che svolgono attivita' di gestione di servizi comuni per gli associati e che hanno operativita' nei luoghi del commercio inseriti nei progetti strategici.
 
Art. 4.
Spese agevolabili

1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei progetti strategici.
2. Sono escluse le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, nonche' da Associazioni di categoria dei settori di competenza del presente decreto.
3. Le agevolazioni concesse nell'ambito dei progetti strategici non sono cumulabili con altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative.
4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
5. Le spese di funzionamento, puntualmente documentazione, sono riconosciute nel tetto massimo del 10% delle spese degli interventi. Nell'ambito delle stesse puo' essere ammessa a finanziamento la spesa prevista per l'eventuale nomina del responsabile di progetto.
 
Art. 5.
Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili

1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui all'art. 5, comma 3, a cofinanziamento dei progetti strategici regionali approvati ai sensi del successivo art. 6, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti.
I progetti strategici che non prevedono il cofinanziamento delle Regioni non sono presi in considerazione.
2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, pari complessivamente a 110 milioni di euro, sono ripartite fra le regioni sulla base dei seguenti criteri:
una quota fissa per ogni regione pari a 200 mila euro e per le Province Autonome di Trento e Bolzano pari a 100 mila euro;
per le regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, una ulteriore quota aggiuntiva del 25% ripartita in base alla misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la popolazione totale per le predette regioni;
le risorse restanti vengono ripartite fra tutte le regioni e province autonome sulla base della misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la popolazione nazionale;
3. La ripartizione a livello regionale delle complessive risorse 2007, 2008 e 2009 e', pertanto, cosi' individuata:

----> Vedere Ripartizione a pag. 5 <----

4. Eventuali ulteriori disponibilita' saranno assegnate con successivo decreto sulla scorta di criteri da individuarsi da parte del Cipe, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Le risorse di cui all'art. 2, comma 42, della legge n. 549/1995, non assegnate alle regioni e che - ai sensi dell'art. 8-bis, comma 4, del decreto legge n. 81/2007, potranno essere trasferite al medesimo Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997 - verranno destinate alla copertura finanziaria degli oneri statali relativi al cofinanziamento dei programmi regionali presentati in riferimento all'anno 2004.
6. Con successivo decreto si provvedera' all'attribuzione delle risorse ai programmi regionali approvati dal competente Comitato di valutazione di cui alla deliberazione Cipe n. 100/1998, e non aventi copertura finanziaria, in misura proporzionale all'originario riparto delle risorse effettuato a favore delle medesime Regioni con decreto ministeriale del 19 luglio 2004.
 
Art. 6.
Meccanismi procedurali e funzionamento del Fondo

1. Nella valutazione dei progetti strategici sara' verificata in particolare la rispondenza degli interventi agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, ed alle priorita' di cui all'art. 2, comma 2, l'immediata eseguibilita', il carattere innovativo, l'attivazione del cofinanziamento. Il Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere modifiche ed aggiustamenti in relazione alle finalita' ed agli obiettivi previsti dal presente decreto.
2. I progetti strategici sono approvati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, dal Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente ai progetti riguardanti il turismo, anche dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Qualora entro il termine sopraindicato non sia intervenuta una nota di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni il progetto strategico si intende approvato.
3. Con il decreto di approvazione del progetto strategico il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accredito alla regione di un anticipazione delle risorse fino alla concorrenza del 60% del contributo annualmente dovuto per la realizzazione del progetto strategico, modulata in termini di cassa nei limiti degli effettivi stanziamenti di bilancio resi disponibili dall'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2006, come integrato dall'art. 3, del decreto legge n. 159/2007.
4. Con cadenza annuale le Regioni inoltrano una relazione di monitoraggio degli interventi attivati nell'ambito dei progetti strategici, da sottoporre al Comitato di monitoraggio di cui al successivo art. 8. La mancata presentazione della predetta relazione comportera' l'interruzione dell'erogazione della quota di contributo annuo di cui al precedente art. 6, comma 3.
5. I progetti strategici devono essere rendicontati sulla base di tre stati di avanzamento, di cui uno a saldo, entro il termine di tre anni dalla data dell'erogazione dell'anticipazione delle risorse stanziate per ciascuna annualita' di riferimento. Tale termine e' prorogabile di un anno su richiesta della regione e conforme parere del Comitato di monitoraggio.
6. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni chiedono al Ministero dello sviluppo economico l'erogazione dello stato d'avanzamento documentando le spese sostenute dai soggetti beneficiari e giustificando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del programma triennale.
7. Al fine dell'erogazione a saldo del contributo le regioni procedono alla verifica finale del progetto strategico ed inoltrano al Ministero dello sviluppo economico una relazione finale che evidenzia i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari, i risultati ottenuti con riferimento al rispetto degli obiettivi e delle priorita' individuate nel progetto strategico, nonche' i risultati delle verifiche effettuate sulle singole iniziative.
8. Il Ministero dello sviluppo economico dispone, sentito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per i progetti di propria competenza, dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle regioni e dalle province autonome.
 
Art. 7.
Riserva di premialita'

1. Il Ministero dello sviluppo economico, trascorso il termine di centocinquanta giorni di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, senza che vengano presentati i progetti strategici da parte delle regioni e delle province autonome, accantona le relative risorse da destinare alla premialita' sul Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Alla riserva di premialita' affluiscono, inoltre, le risorse impegnate a favore delle regioni e province autonome ma non documentate nell'ambito della relazione finale di cui al precedente art. 6, comma 7.
2. Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 8, le risorse che affluiscono alla riserva di premialita' verranno ripartite, sulla base del medesimo criterio della popolazione residente, fra le Regioni che hanno rendicontato i progetti strategici nel termine di cui al precedente art. 6, comma 5, e che abbiano attivato un numero di interventi e/o di iniziative superiore a quelle previste nel periodo di riferimento, con esclusione del mero adeguamento dei costi.
 
Art. 8.
Comitato di monitoraggio

1. E' istituito, senza oneri per lo Stato, il «Comitato di monitoraggio», in sostituzione del Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della delibera CIPE 8 agosto 1996.
2. Detto Comitato e' nominato con successivo decreto, ed e' composto da un dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e da tre rappresentanti delle Regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.
3 Puo' partecipare alle riunioni del Comitato, con poteri consultivi, una rappresentanza delle Associazioni interessate e maggiormente rappresentative del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione dei progetti strategici, con particolare riferimento alla conformita' dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, anche attraverso l'indicazione di proposte di correttivi negli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dei settori interessati dal presente decreto, fornisce il parere sulla concessione delle proroghe, inoltra al Ministro la proposta per la riallocazione delle risorse che affluiscono alla riserva di premialita' di cui al precedente art. 7.
Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 137
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 13 <----
 
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