Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze». |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze»; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi a Breganze in data 28 marzo 2008, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole; Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BREGANZE» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Breganze» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione: «Breganze» bianco, anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» rosso, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»; «Breganze» Tai (da Tocai friulano), anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» Pinot bianco, anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» Pinot grigio, anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» Vespaiolo (da Vespaiola), anche nelle tipologie «superiore» e «spumante»; «Breganze» Torcolato (da uve passite Vespaiola), anche nella tipologia «riserva» ; «Breganze» Chardonnay, anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» Sauvignon, anche nella tipologia «superiore»; «Breganze» Pinot nero, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»; «Breganze» Marzemino, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»; «Breganze» Merlot, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»; «Breganze» Cabernet Sauvignon, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»; «Breganze» Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), anche nelle tipologie «superiore» e «riserva». Art. 2. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da Tocai friulano), Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiolo (da Vespaiola anche in versione spumante), Chardonnay, Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le altre uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Vicenza. 2. I vigneti delle varieta' Cabernet franc e Carmenere devono essere iscritti in elenchi distinti per ciascuna varieta'. 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Tocai friulano (albo vino Tai) per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%. 4. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%. 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato e' il vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della varieta' Vespaiola e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma quarto. Art. 3. Articolo invariato. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:
===================================================================== | |Titolo alcolometrico volumico Tipologia |Prod. Max Uva/ha ton| naturale minimo ===================================================================== Cabernet |12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon|12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Cabernet franc |12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Carmenere |12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Pinot Nero |12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Marzemino |12 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Pinot Bianco |12 |10,0% --------------------------------------------------------------------- PinotGrigio |12 |10,0% --------------------------------------------------------------------- Vespaiolo |12 |10,0% --------------------------------------------------------------------- Chardonnay |12 |10,0% --------------------------------------------------------------------- Sauvignon |12 |10,0% --------------------------------------------------------------------- Merlot |13 |10,5% --------------------------------------------------------------------- Tocai |13 |10,0%
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono. Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, che intendano utilizzare la qualificazione aggiuntiva «superiore», devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze». 5. La Regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio competente per territorio. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon. 3. La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato e' ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze» Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro. 4. La vinificazione di dette uve puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%. L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. 5. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%. Per la tipologia «Torcolato» e' ammessa in deroga l'acidita' volatile a 25 meq/l. La denominazione di origine controllata «Breganze» puo' essere utilizzata per produrre il vino Vespaiolo spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti. Le operazioni di elaborazione del vino «Breganze» Vespaiolo spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto. Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Breganze» bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: vinoso, delicatamente intenso; sapore: rotondo, fresco, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo : 15,0 g/l. «Breganze» rosso: colore: rosso rubino vivo, anche intenso, eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico, talvolta erbaceo con profumo intenso e persistente; sapore: armonico, di corpo, asciutto, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Breganze» Cabernet: colore: rosso rubino scuro con riflessi granati; odore: molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l; «Breganze» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico, piu' o meno erbaceo con profumo intenso e persistente; sapore: asciutto, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l; «Breganze» Pinot nero: colore: rosso rubino con sfumature color mattone; odore: profumo delicato; sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; «Breganze» Marzemino: colore: rosso rubino piu' o meno vivace; odore: molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: vinoso, intenso e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Breganze» Merlot: colore: rosso rubino vivo piu' o meno intenso; eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento odore: vinoso, caratteristico; sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:20,00g/l; «Breganze» Tai: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato e tipico; sapore: rotondo, fresco, di corpo ; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Breganze» Pinot Bianco: colore: bianco paglierino chiaro; odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico; sapore: armonico e vellutato, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Breganze» Pinot Grigio: colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Breganze» Vespaiolo: colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico; odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico; sapore: pieno, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Breganze» Chardonnay: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: intenso, giustamente aromatico; sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Breganze» Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato, piu' o meno aromatico; sapore: armonico e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Breganze» Torcolato: colore: da giallo oro a giallo ambrato carico; odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva passita; sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol; zuccheri riduttori: minimo 35 gr/l; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; «Breganze» Vespaiolo spumante: colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente; aroma: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: pieno, rotondo, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. zuccheri riduttori: fino a 35 gr/l; Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti, sopra indicati, per l'acidita' totale minima e l'estratto non riduttore minimo. Art. 7. 1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, puo' essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon, 2. La qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, puo' essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a due anni con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato non puo' essere immesso al consumo prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. 4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la tipologia Torcolato e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa. 5. E' vietato usare insieme alla denominazione di origine controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», e similari. 6. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 8. 1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «riserva» all'atto dell'immissione al consumo e' obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacita' massima di litri 5, ed e' fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili. 2. Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato, e' obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacita' massima di litri 5, e chiuse unicamente con tappi raso bocca. 3. Tuttavia per le tipologie con la menzione riserva e la tipologia Breganze Torcolato e' consentito l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a litri 0,250. 4. Ai soli fini promozionali i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacita' di litri 6,000, 9,000 e 12,000. |
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