Gazzetta n. 143 del 20 giugno 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008. (Ordinanza n. 3683). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio; Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la regione Piemonte, con particolare riferimento alle province di Torino e Cuneo, e la regione autonoma Valle d'Aosta sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di alcun fiumi e torrenti, nonche' l'innesco di fenomeni franosi; Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato morti e dispersi, oltre ad interruzioni della viabilita' stradale e dei servizi essenziali, nonche' danni ad impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati; Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Acquisita l'intesa della regione autonoma Valle d'Aosta; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Piemonte ed il Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta sono nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. I commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni nonche' dei presidenti delle province per quanto riguarda la regione Piemonte, per le opere di competenza, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, e garantire l'immediata ripresa dell'attivita' irrigua ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione. 3. I commissari delegati, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affidano loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. I commissari delegati, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, altresi', della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza i commissari delegati predispongono anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita' anche montana, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche di monitoraggio e sorveglianza che sono state danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti. 5. Gli interventi compresi nei piani di cui al comma 4 che comportano la movimentazione ed eventuale estrazione di materiale litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle disposizioni della Direttiva allegata alla deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po recante «Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua», secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma restando la coerenza con la pianificazione di bacino. 6. Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissari delegati. 7. I commissari delegati provvedono, altresi', al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. I commissari delegati per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. I medesimi commissari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 4, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. I commissari delegati assicurano la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 4. 6. I commissari delegati possono disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio o definitivo dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua, secondo le procedure previste dal comma 2 del presente articolo. |
| Art. 3. 1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000 euro; b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro; c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi; d) un contributo massimo di 1.500,00 euro a copertura delle spese sostenute per la perizia di cui al comma 3. 2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. 3. I commissari delegati definiscono le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano di cui all'art. 1, comma 4 e nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni. 4. I commissari delegati sono, altresi', autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari,di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 3.500,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari delegati stessi con propri provvedimenti. 5. E' altresi' concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. 6. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. 7. Alle aziende agricole danneggiate che rientrano nelle aree delimitate ai sensi della normativa vigente, verranno dedotte le eventuali provvidenze percepite a qualunque titolo sulla base della presente ordinanza, al fine di evitare sovracompensazioni. |
| Art. 4. 1. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. 4. I commissari delegati, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attivita' agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato una anticipazione. 5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' irrigue, sono ammessi interventi urgenti di ripristino provvisorio delle derivazioni idrauliche e delle opere di captazione danneggiate ed asservite a tali attivita', avendo cura di assicurare comunque l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua interessati dagli interventi stessi. |
| Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 6. 1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di 5.000.000 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui: euro 4.500.000 alla regione Piemonte; euro 500.000 alla regione autonoma Valle d'Aosta. 2. I commissari delegati possono utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, eventuali economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati che potranno chiedere l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale. 5. I commissari delegati provvedono alla ripartizione delle somme assegnate per gli eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 7. 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i commissari delegati,anche avvalendosi dei sindaci, in qualita' di soggetti attuatori sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi di cui alla presente ordinanza. I commissari delegati sono autorizzati ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. |
| Art. 8. 1. I commissari delegati sono autorizzati ad effettuare i rimborsi in favore delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte, nonche' della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivate in relazione alla particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. |
| Art. 9. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. |
| Art. 10. 1. In favore del personale delle regioni, dei comuni e delle provincie, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, per la durata di due mesi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 2. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alle amministrazioni di cui al comma 1, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfetario rapportato alla retribuzione delle stipendio base su base annuale. 3. Le regioni, i comuni e le province, per l'espletamento delle attivita' direttamente connesse alla presente ordinanza, possono stipulare, in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata. 4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, le regioni possono assumere, con oneri a carico dei propri bilanci, in deroga alla normativa vigente, personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a un anno, anche utilizzando graduatorie gia' esistenti. 5. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 provvedono le competenti amministrazioni, con oneri a carico dei propri bilanci. |
| Art. 11. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2008 Il Presidente: Berlusconi |
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