Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 dell'8 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP la Bella della Daunia cultivar Bella di Cerignola, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 27 gennaio 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 dell'8 settembre 2000, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2008. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |
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