Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'«Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'«Ente nazionale risi», e' stata designata quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che la regione Veneto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'«Ente nazionale risi» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'«Ente nazionale risi», con sede in Milano, Pio XI n. 1, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'«Ente nazionale risi» e' obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |
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