Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 giugno 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2005, con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'11 luglio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio per la di tutela della IGP Clementine di Calabria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 luglio 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione ad «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 luglio 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2008 Il direttore generale: Deserti |
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