Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 aprile 2008, n. 110 |
Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi, tra l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti; Visto l'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel al quale si applica un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante; Considerato che il contingente di 250.000 tonnellate di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialita' del mercato dei carburanti; Visto l'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come carburante; Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialita' del mercato dei carburanti; Ritenuto di dover individuare modalita' per perseguire obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e che tengono conto della sostenibilita' dei biocarburanti anche con riferimento alle quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati; Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, occorre dettare criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si rileva che l'obbligo di immissione al consumo di cui al presente decreto non comporta il rischio di una sovracompensazione con la predetta misura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota n. 1561 dell'8 aprile 2008; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalita'
1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 123 del 17 maggio 2003. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, reca: «Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38». - Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160, reca: «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.
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| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante e' del 47 per cento; b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; d) soggetti tenuti all'obbligo in un dato anno: soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2; e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i carburanti di cui alla lettera a); f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) quantitativo minimo: la quantita' di biocarburanti da immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto tenuto all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla base della formula di cui all'articolo 3, comma 5; h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di conformita' al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o piu' prodotti agricoli ed avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti ad accisa con aliquota ridotta. 2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa. 3. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione all'effettiva disponibilita' dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, le caratteristiche fiscali del biodiesel sono definite nella tabella allegato 2a) del presente regolamento, mentre le caratteristiche fiscali del bioetanolo sono definite nella tabella allegato 2b) del presente regolamento. Per il bioidrogeno, l'ETBE e gli altri derivati del bioetanolo, le stesse caratteristiche sono definite, in relazione all'effettiva disponibilita' dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa commercializzata; c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'art. 2; d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro; e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'art. 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu' prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalita'.». «Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». «Art. 10 (Contratti quadro). - 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; c) migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita' perseguite dall'art. 33 del Trattato sulla Comunita' europea; e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.». «Art. 11 (Modalita). - 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali: a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalita' dell'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro. 4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti; b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa; c) le modalita' di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. 5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. 6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.». - Si riporta il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 279, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali»: «Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. 2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo. 2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi. 3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1. 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa. 5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri. 5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti). 5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.».
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| Art. 3. Determinazione delle quantita' annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettere b) e c), immessi in consumo nel corso dell'anno precedente; b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso, calcolati con le modalita' di cui al successivo comma 5. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. I predetti quantitativi sono cosi' differenziati: a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo il formato di cui all'allegato 3 del presente regolamento. Le medesime comunicazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. 4. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attivita' di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b) per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attivita'. 5. La quantita' di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo e' calcolata sulla base della seguente formula: Bio = Q% x Bt-1 dove per: Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, in un determinato anno, espresso in Gcal; Q% si intende la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale; Bt-1 si intende il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula: B t-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg) dove per: Pb si intende il Potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn; Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare precedente; Pg si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn; Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare precedente. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, informando degli esiti i soggetti interessati.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, reca «Disposizioni in materia di documentazione amministrativa».
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| Art. 4. Modalita' di immissione in consumo dei biocarburanti
1. L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo' essere assolto impiegando indifferentemente uno o piu' prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei quali siano state definite le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo il rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Nota all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5. Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, rilascia ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati, «certificati di immissione in consumo di biocarburanti» sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera al) e a2). 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere al) ed a2), da' diritto ad un certificato. 3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantita' complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2. 4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della copertura dell'obbligo, un valore unitario di 10 Gcal e sono commerciabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'istituzione di una piattaforma per la contrattazione e lo scambio di tali certificati e puo' individuare un soggetto idoneo alla gestione della stessa, sentite le Amministrazioni interessate. I certificati sono altresi' oggetto di libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma. 5. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente e' effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati. |
| Art. 6. Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati, corrispondenti comunque al volume effettivamente commercializzato nell'anno precedente. 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), corrisponde a un certificato. 3. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantita' complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2. 4. A decorrere dal 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno, i certificati di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell'anno precedente, sono attribuiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo biocarburanti fiscalmente agevolati sulla base dei quantitativi immessi in consumo e comunque in misura non superiore all'incidenza dell'obbligo del singolo soggetto rispetto all'obbligo complessivo di immissione in consumo di biocarburanti previsto per quella annualita'. 5. A decorrere dal 2009, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente e' effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati. |
| Art. 7. Verifica dell'adempimento dell'obbligo
1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale. 2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da ciascuno soggetto sottoposto all'obbligo, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), effettua la verifica del rispetto dell'obbligo complessivamente in capo a ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. 3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati di cui agli articoli 5 e 6, trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo sono annullati. L'esito della verifica e' comunicato agli interessati. 4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo consegua una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e inferiore al 100% puo' compensare tale quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al 75%, per la parte mancante al 75% stesso. 6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo' far valere tali certificati ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio obbligo in tale anno successivo.
Nota all'art. 7: - Per i riferimenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8. Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilita', rintracciabilita', verifica dei parametri di emissione dei certificati e del bilancio energetico netto
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la disponibilita' dei dati relativi ai produttori agricoli ed all'identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle produzioni oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera ovvero di contratti ad essi equiparati, nonche' relativi alle quantita' acquistate da ciascuno di essi. 2. Nei successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati dalle produzioni di cui al comma 1 deve essere assicurato il trasferimento dei dati di cui al comma 1 fino ai soggetti che immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilita' della materia prima comporta la non imputazione del quantitativo di biocarburante e/o altro carburante rinnovabile come prodotto a partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera o contratti ad essi equiparati come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i). 4. Ai fini della verifica dell'andamento del rispetto dell'obbligo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, effettua un monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti per operatori e aree geografiche e ne comunica l'esito agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinano annualmente, a partire dai dati di cui all'articolo 8 comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole filiere di produzione, il bilancio energetico netto conseguente all'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il secondo anno di applicazione del presente regolamento, in base ai risultati di tale monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti necessarie modifiche. 6. A partire dal 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede ad eventuali modifiche dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di garantire il corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti articoli. |
| Art. 9. Bollettino annuale
1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione: a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente; b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 2; c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie; d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate; e) delle attivita' eseguite in attuazione del presente regolamento; f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 4. |
| Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 aprile 2008 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 79 |
| ----> Vedere da pag. 9 a pag. 13 <---- |
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