Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2008 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela dei consumatori
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cilento»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005, con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. -- Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cilento», con nota del 17 aprile 2008 ha comunicato di confermare l'organismo IS.ME.CERT. -- Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Cilento», ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cilento» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare; Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto ministeriale 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» registrata con il Regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |
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