IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico integrato del 16 aprile 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto, la modifica degli articoli 21, 25 e 76 e la soppressione degli articoli dal 40 al 52; Vista la nota rettorale prot. n. 35054 del 23 aprile 2008, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca la delibera del senato accademico integrato prima citata; Vista la nota ministeriale prot. n. 1570 del 26 maggio 2008, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare; Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, come appresso indicato:
Titolo II gli organi dell'ateneo
(Omissis). Capo IV
la consulta
(Omissis). Art. 21. Composizione
Il punto terzo del primo comma viene cosi' modificato: un rappresentante degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria e di area veterinaria, uno degli specializzandi della Scuola per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, uno degli specializzandi della Scuola per le professioni legali e uno dei dottorandi di ricerca, per un totale di quattro unita'. Gli eletti fanno anche parte del consiglio degli studenti. (Omissis). Capo VI
il consiglio degli studenti
(Omissis). Art. 25. Consiglio degli studenti
Il punto terzo del primo comma viene cosi' modificato: un rappresentante degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria e di area veterinaria, uno degli specializzandi della Scuola per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, uno degli specializzandi della Scuola per le professioni legali e uno dei Dottorandi di ricerca, per un totale di quattro unita'. Gli eletti fanno anche parte della Consulta di Ateneo. Titolo III
le strutture dell'ateneo
(Omissis). Il «Capo III - Il Policlinico Universitario» con gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, e' interamente cassato, con conseguente cambiamento della numerazione dei Capi e degli articoli successivi. Il «Capo IV - Le altre strutture» del Titolo III e' modificato in «Capo III» Titolo VI
norme finali e di coordinamento
(Omissis). Art. 76 (ora Art. 63). Durata degli organi
Il primo comma viene cosi' modificato: 1. Gli organi elettivi dell'Ateneo durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici. I loro componenti sono eletti a scrutino segreto e possono essere rieletti consecutivamente per tre volte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 27 maggio 2008 Il rettore: Maida |