Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108
Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali;
Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;
Visto l'articolo 2112 del codice civile;
Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «societa' di capitali»:
1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la societa' europea e la societa' cooperativa europea;
2) le societa' di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, e successive modificazioni;
3) qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che abbia personalita' giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtu' della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
b) «societa' italiana»: societa' costituita in conformita' della legge italiana;
c) «societa' di altro Stato membro»: societa' costituita in conformita' della legge di altro Stato membro;
d) «fusione transfrontaliera»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o piu' societa' italiane ed una o piu' societa' di altro Stato membro dalla quale risulti una societa' italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
e) «societa' risultante dalla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' di nuova costituzione;
f) «societa' partecipante alla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante, la societa' incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' che prende parte alla fusione transfrontaliera;
g) «registro delle imprese»: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, per le societa' di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE;
h) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
i) «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
l) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
m) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
n) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
o) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
p) «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammi-nistrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007,
n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del l
5 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita'
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE,
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
- La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 25 novembre 2005, n. L 310.
- Il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n.
218 recante «Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 25 (Societa' ed altri enti).- 1. Le societa', le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e'
stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si
applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione e' situata in Italia, ovvero se in
Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge
regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacita';
e) la formazione, i poteri e le modalita' di
funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalita' di acquisto e di perdita della
qualita' di associato o socio nonche' i diritti e gli
obblighi inerenti a tale qualita';
h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato
e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno
efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle
leggi di detti Stati interessati.».
- Il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del
codice civile reca: «Della fusione delle societa».
- Il testo dell'art. 2112 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di
un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita' a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
- Il testo dell'art. 47, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita'
produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di
crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,
lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese
nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di
miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188,
recante «Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa
lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 settembre 2005, n. 220.
Note all'art. 1:
- I capi V, VI e VII del titolo V e il capo I del
titolo VI del libro V del codice civile, recano:
Capo V: «Delle societa' per azioni».
Capo VI: «Delle societa' in accomandita per azioni».
Capo VII: «Delle societa' a responsabilita'
limitata».
Capo I: «Delle imprese cooperative.».
- La direttiva 68/151/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 marzo 1968, n. L 65.
- Il testo dell'art. 2501 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1994, n. 7, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 188, e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «SE», una societa' costituita conformemente al
regolamento;
b) «societa' partecipanti», le societa' partecipanti
direttamente alla costituzione di una SE;
c) «affiliata» di una societa', un'impresa sulla
quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi
dell'art. 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo
2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata
o la dipendenza di una societa' partecipante, che e'
destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a
decorrere dalla creazione di questa ultima;
e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti
dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi
interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e
successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali
di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali
non trovino applicazione;
f) «organo di rappresentanza» l'organo di
rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli
accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle disposizioni
dell'allegato, onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate
e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile,
esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla
SE;
g) «delegazione speciale di negoziazione», la
delegazione istituita conformemente all'art. 3 per
negoziare con l'organo competente delle societa'
partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori
nella SE;
h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi
meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e
la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei
lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni
che devono essere adottate nell'ambito della societa';
i) «informazione», l'informazione dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui
problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata
o dipendenza della medesima situata in un altro Stato
membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli
organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi,
modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita
dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare
consultazioni con l'organo competente della SE;
l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno
scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e
l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e
contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori,
sulla base delle informazioni da essi ricevute, di
esprimere - circa le misure previste dall'organo competente
- un parere di cui si puo' tener conto nel processo
decisionale all'interno della SE;
m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante:
1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei
membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della
societa', o
2) il diritto di raccomandare la designazione di
alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.».



 
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o piu' societa' di capitali italiane ed una o piu' societa' di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attivita' principale sia stabilito nella Comunita' europea.
2. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino societa' diverse dalle societa' di capitali o societa' di capitali che non abbiano nella Comunita' europea ne' la sede statutaria, ne' l'amministrazione centrale, ne' il centro di attivita' principale, purche' l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera societa' di cui al comma 1.
3. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18.
4. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una societa' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Note all'art. 2:
- Per il testo della direttiva 2005/56/CE si vedano le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n.
71, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1.
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la
costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni;
f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai
soci fondatori unitamente con la richiesta di
autorizzazione e il contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa
predeterminati.
4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla
costituzione della societa' ed effettuare i versamenti
relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla
data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve
essere interamente versato.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di investimento per azioni a capitale variabile
SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i
documenti della societa'. Alla societa' di investimento a
capitale variabile non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i
conferimenti in natura.
6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o
strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB.
7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del
proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione
del risparmio.
8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti da quello degli altri comparti.».



 
Art. 3.
Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Una fusione transfrontaliera e' consentita solo tra tipi di societa' alle quali la legge applicabile permette di fondersi.
2. Una societa' cooperativa a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non puo' partecipare ad una fusione transfrontaliera.
3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformita' del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2512 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). -
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci.».
- Per il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995,
n. 218, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Disciplina applicabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera e' data prevalenza alla legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione medesima.
3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione nel caso in cui la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto di acquisizione non sia una societa' italiana.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
5. Restano salvi la disciplina ed i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una societa' europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 in materia di costituzione di una societa' cooperativa europea per fusione.



Note all'art. 4:
- Il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del
codice civile, reca: «Della fusione delle societa».
- Il testo dell'art. 2501-bis del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di
cui all'art. 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della
societa' risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione della
societa' di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della societa' obiettivo o della societa'
acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.».
- Per il testo dell'art. 2112 del codice civile e per
il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993,
n. 230, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si vedano le note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239,
supplemento ordinario.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136,
supplemento ordinario, recante «Norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni», e'
convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio
1994, n. 177.
- Il Regolamento n. 2157/2001 del Consiglio
dell'8 ottobre 2001, e' pubblicato nella G.U.C.E. del
10 novembre 2001, n. L 294.
- Il Regolamento n. 1435/2003 del Consiglio del
22 luglio 2003, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 18 agosto
2003, n. L 207.



 
Art. 5.
Recesso

1. Nel caso in cui la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera sia una societa' di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalita' di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla societa' da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.
 
Art. 6.
Progetto di fusione transfrontaliera

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresi' risultare:
a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della societa' risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera;
b) ogni modalita' particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera;
d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella societa' risultante dalla fusione transfrontaliera;
e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;
f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla societa' risultante dalla fusione transfrontaliera;
g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune e' prevista dalla legge applicabile alle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera;
i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.
2. Il conguaglio in danaro di cui al primo comma, numero 3), dell'articolo 2501-ter del codice civile, non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, o in mancanza di valore nominale, della loro parita' contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero la legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione transfrontaliera consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.



Nota all'art. 6:
- I1 testo dell'art. 2501-ter del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249,
2250];
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2440];
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili [c.c. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.».



 
Art. 7.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per ciascuna societa' partecipante alla fusione transfrontaliera le seguenti informazioni:
a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;
b) il registro delle imprese nel quale e' iscritta la societa' e il relativo numero di iscrizione;
c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalita' d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonche' le modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla societa' medesima tali informazioni.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 2501-ter si veda la nota
all'art. 6.



 
Art. 8.
Relazione dell'organo amministrativo

1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresi' essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione e' inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione.
3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione e' allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2501-quinquies, e' il seguente:
«Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo
amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa'
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c.
2425].».
- Per il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Relazione degli esperti

1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile e' redatta da uno o piu' esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione iscritte nell'apposito albo.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, o societa' di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.
3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile puo' essere redatta per tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o piu' esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali societa', ovvero abilitati, da una autorita' amministrativa o giudiziaria in conformita' della legge applicabile ad una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla societa' risultante dalla fusione medesima. L'autorita' italiana competente alla designazione e' il tribunale del luogo in cui ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera.
4. I soci possono rinunciare all'unanimita' alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera.



Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 2501-sexies e 2409-bis del
codice civile, e' il seguente:
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione iscritte nell'apposito albo.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto
comma e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di
societa' di persone con societa' di capitali, la relazione
di stima del patrimonio della societa' di persone a norma
dell'art. 2343.».
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di
revisione prevista per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».



 
Art. 10.
Decisione sulla fusione transfrontaliera

1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera puo' essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalita' di partecipazione dei lavoratori nella societa' risultante dalla fusione transfrontaliera.
2. Se la legge applicabile ad una societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che cio' impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilita' che i soci della societa' di tale altro Stato membro vi facciano ricorso.
3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche.



Nota all'art. 10:
Il testo dell'art. 2502 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La
fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di
persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non
abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione
dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo' apportare al progetto di
cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono
sui diritti dei soci o dei terzi.».



 
Art. 11.
Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera

1. A richiesta della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Il certificato attesta in particolare:
a) l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalita' di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
d) se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla societa' richiedente.
3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea e' trasmesso dalla societa' all'autorita' competente per il controllo di legittimita' della fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 13.



Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 2503 e 2445 del codice
civile, e' il seguente:
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di
revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale [c.c. 2357] sociale puo' aver luogo
sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti [c.c. 2344], sia mediante rimborso
del capitale ai soci [c.c. 2357], nei limiti ammessi dagli
articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione
deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni
proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non
eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine [c.c. 2964]
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione [c.c. 2188].
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione [c.c. 1179, 2306, 2503;
c.p.c. 119].».



 
Art. 12.
Atto di fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile, espletato il controllo di legittimita' di cui all'articolo 13, comma 1.
3. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione e' redatto dall'autorita' competente dello Stato la cui legge e' applicabile alla societa' risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione e' depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2504 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve
risultare da atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2499, 2500,
2500-bis, 2500-ter, 2500- quater, 2500-quinquies,
2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699].
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.».



 
Art. 13.
Controllo di legittimita' della fusione transfrontaliera

1. Se la societa' risultante dalla fusione e' una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimita' sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione. A tale fine egli verifica che:
a) le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa' partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformita' alla legge applicabile, degli atti e delle formalita' preliminari alla fusione transfrontaliera;
c) se del caso, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro il controllo di legittimita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.
 
Art. 14.
Pubblicita'

1. Se la societa' risultante dalla fusione e' una societa' italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, ed ai certificati preliminari, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle societa' italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la societa' risultante dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione transfrontaliera non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' italiane partecipanti alla fusione.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione.
 
Art. 15.
Efficacia della fusione transfrontaliera

1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale societa'. Nella fusione per incorporazione puo' essere stabilita una data successiva.
2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica immediatamente al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna societa' partecipante alla fusione transfrontaliera che l'operazione ha acquistato efficacia, perche' provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'.
4. Nel caso di cui al comma 3 la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui e' iscritta la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purche' si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.
 
Art. 16.
Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
2. La societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera adempie le formalita' particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera per l'opponibilita' a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale societa'.
3. E' vincolante nei confronti della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci la decisione relativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 2, qualora tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano autorizzato con l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera il ricorso a detta procedura.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 2504-bis del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies. Se
dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia
dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
una voce dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.».



 
Art. 17.
Invalidita' della fusione transfrontaliera

1. Non puo' essere pronunciata l'invalidita' della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 15.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.
 
Art. 18.
Formalita' semplificate

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della societa' incorporata, non si applica l'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Nel caso previsto dal comma 1 non e' richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della societa' italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla societa' italiana incorporante, l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalita', delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' italiana incorporata, non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni, quote o titoli ai sensi dell'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile.



Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 2505 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2505 (Incorporazione di societa' interamente
possedute). - Alla fusione per incorporazione di una
societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la
fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa,
con deliberazione risultante da atto pubblico, dai
rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa'
partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art.
2501-ter e, quanto alla societa' incorporante, anche quelle
dell'art- 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della societa' incorporante che rappresentano
almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in
ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto
giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art.
2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della
fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a
norma del primo comma dell'art. 2502.».
- Per il testo dell'art. 2501-sexies del codice civile
si veda la nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 2505-bis del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2505-bis (Incorporazione di societa' possedute al
novanta per cento). - Alla fusione per incorporazione di
una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il
novanta per cento delle loro azioni o quote non si
applicano le disposizioni dell'art. 2501-sexies, qualora
venga concesso agli altri soci della societa' incorporata
il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla
societa' incorporante per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che
la fusione per incorporazione di una o piu' societa' in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle
loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa'
incorporante, dal suo organo amministrativo, con
deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano
rispettate le disposizioni dell'art. 2501-septies, primo
comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista
dall'art. 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa'
incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata
per la decisione di fusione da parte della societa'
incorporata.».



 
Art. 19.
Partecipazione dei lavoratori

1. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unita' ed e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in mancanza dei predetti accordi, trovera' applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188:
a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3;
c) articolo 5;
d) articolo 7, commi 1, 2, lettera b), e 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera b), per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatre' e un terzo per cento;
e) articoli 8, 10 e 12;
f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b).
2. Il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera f), a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.
3. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera f), alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera puo' essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potra' risultare inferiore al terzo.
4. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.
5. La societa' di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con societa' italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti al Regolamento n. 2157/2001, si
vedano le note all'art. 4.
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 e
dell'allegato I, parte terza, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188, e' il seguente:
«Art. 3 (Istituzione di una delegazione speciale di
negoziazione). - 1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il
progetto di costituzione di una SE, non appena possibile
dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione
di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di
costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE,
essi prendono le iniziative necessarie, comprese le
informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di
lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o
dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i
rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle
modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di
negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa'
partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate,
secondo gli orientamenti di seguito indicati:
a) in occasione dell'elezione o designazione dei
membri della delegazione speciale di negoziazione occorre
garantire:
1) che tali membri siano eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori impiegati con
contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro
dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze
interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del
numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato
impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa'
partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate
nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura
del possibile, devono ricomprendere almeno uno che
rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha
lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento
complessivo dei membri;
2) che, nel caso di una SE costituita mediante
fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni
Stato membro in misura tale da assicurare che la
delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un
rappresentante per ogni societa' partecipante che e'
iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro
subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si
propone la cessazione come entita' giuridica distinta in
seguito all'iscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non
supera il 20 per cento del numero di membri designati in
virtu' del numero 1); e
la composizione della delegazione speciale di
negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei
lavoratori interessati;
3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero
di tali societa' e' superiore a quello dei seggi
supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti
seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati
membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di
lavoratori ivi occupati;
b) in fase di prima applicazione i membri della
delegazione speciale di negoziazione sono eletti o
designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali
(RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime
congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti
gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono
comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente
dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa'
partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per
motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una
preesistente forma di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa'
partecipanti determinano le modalita' di concorso dei
lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla
elezione o designazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi
competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite
accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei
lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti
delle societa' partecipanti informano la delegazione
speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento
del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione
di quest'ultima.
4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione
speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei
suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la
maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone
di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati
portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la
maggioranza richiesta per decidere di approvare tale
accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della
delegazione speciale di negoziazione che rappresentino
almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri
che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati
membri:
a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione,
se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa'
partecipanti, o
b) nel caso di una SE da costituire mediante
creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se
la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa'
partecipanti.
5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si
intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi
dell'art. 2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata
esistente nelle societa' partecipanti.
6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di
negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad
esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni
di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei
lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni
negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della
suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la
coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di
negoziazione puo' decidere di informare dell'inizio dei
negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni
sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
7. La delegazione speciale di negoziazione puo'
decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di
non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione
e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati
membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione
interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo
menzionato all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione,
non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all'allegato I.
8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire
o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due
terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
9. Nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la
partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.
10. La delegazione speciale di negoziazione puo'
nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10
per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e
dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano
trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le
parti convengano di riaprire i negoziati ad una data
anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i
negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun
accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all'allegato I.
11. Le spese relative al funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai
negoziati sono sostenute dalle societa' partecipanti, in
modo da consentire alla delegazione speciale di
negoziazione di espletare adeguatamente la propria
missione. In particolare, salvo che non sia diversamente
convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di
cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1,
lettera n).».
«Art. 4 (Contenuto dell'accordo). - 1. Gli organi
competenti delle societa' partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione negoziano con spirito di
cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il
comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli
organi competenti delle societa' partecipanti e la
delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la
distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che
sara' l'interlocutore degli organi competenti della SE nel
quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione
dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e
dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per
l'informazione e la consultazione dell'organo di
rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell'organo di
rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non
sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti
sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda,
paragrafo 1, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di
istituire una o piu' procedure per l'informazione e la
consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le
modalita' di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti
decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei
lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda
dei casi, il numero di membri dell'organo di
amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare,
raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione
o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche'
i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la
durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e
la procedura per rinegoziarlo.
3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione
contraria in esso contenuta, alle disposizioni di
riferimento che figurano nell'allegato I.
4. Fatto salvo l'art. 13, comma 3, lettera a), nel caso
di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo
prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che
esisteva nella societa' da trasformare in SE.».
«Art. 5 (Durata dei negoziati). - 1. I negoziati
iniziano subito dopo la costituzione della delegazione
speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi
successivi.
2. Le parti possono decidere di comune accordo di
prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1,
fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione
della delegazione speciale di negoziazione.».
«Art. 7 (Disposizioni di riferimento). - 1. Le
disposizioni di riferimento previste dall'allegato I
trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel
registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di
negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della
definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori
nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro
il termine previsto all'art. 5, e l'organo competente di
ciascuna delle societa' partecipanti decida di accettare
l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai
sensi dell'art. 3, comma 7, la decisione di non aprire
negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli
altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite
nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto
qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di
direzione o di vigilanza si applichino ad una societa'
trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il
25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa' partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa' partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione
di una holding o costituzione di un'affiliata:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il
50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa' partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa' partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva
piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione
speciale di negoziazione decide quale di esse viene
introdotta nella SE. La delegazione speciale di
negoziazione informa l'organo competente delle societa'
partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del
comma 2 e del presente comma.».
«Art. 8 (Segreto e riservatezza). - 1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di
rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della
procedura per l'informazione e la consultazione non sono
autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via
riservata e qualificate come tali dall'organo competente
della SE e delle societa' partecipanti. Tale divieto
permane anche successivamente alla scadenza del termine
previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto,
fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto
dall'art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE
o della societa' partecipante situato nel territorio
italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare
notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o
eventualmente della societa' partecipante, o delle sue
affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una
commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni
relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali, nonche' per la concreta
determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli
difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata
dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro
danno.
4. La commissione e' composta da tre membri
rispettivamente designati:
a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti
dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di
informazione e consultazione;
b) dagli organi di direzione o di amministrazione
delle societa' partecipanti della societa' europea;
c) dalle parti di comune accordo.
5. In caso di mancato accordo sulla designazione del
terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4,
quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi, non superiore a sei,
preventivamente concordata.
6. La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso
proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.».
«Art. 10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). -
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i
membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei
lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per
l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei
lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE,
le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una
societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro
funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie
previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e
dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati
membri in cui sono impiegati.
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e
garanzie comportano altresi' il diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il
rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi
necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure
che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di
cui all'art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti
l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE,
nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa'
partecipanti.».
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione della disposizione di
cui all'art. 8 il direttore generale della Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti interessate, valutati i lavori della commissione
tecnica di cui all'art. 8, applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro da
1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo
dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o
della societa' partecipante di cui all'art. 8 di rendere
disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o
agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti
nell'accordo di cui all'art. 4, fatte salve le previsioni
di cui all'art. 8, e' costituita una commissione di
conciliazione composta da membri nominati dalle parti
interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti
stesse di comune accordo e costituita secondo le regole
dettate all'art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti
entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore generale della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti medesime in
contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza
e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta
giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto
inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a
30.988 euro.».

Allegato I
(Disposizioni di riferimento di cui all'art. 7)
(Omissis).
Parte terza.
Disposizioni di riferimento per la partecipazione

1. La partecipazione dei lavoratori alla SE e'
disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di
amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente
all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei
lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si
applica per quanto possibile la lettera b);
b) negli altri casi di costituzione di una SE i
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o
il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla
designazione di un numero di membri dell'organo di
amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu' alta
quota applicabile nelle societa' partecipanti prima
dell'iscrizione della SE.
2. Se nessuna delle societa' partecipanti era soggetta
a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione
della SE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni
per la partecipazione dei lavoratori.
3. La ripartizione dei seggi dell'organismo di
amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri
rappresentanti dei lavoratori dei vari Stati membri o le
modalita' secondo cui i lavoratori della SE possono
raccomandare la designazione dei membri di detti organi od
opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in
funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu'
Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale,
l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello
Stato membro in questione, in particolare dello Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno.
Ciascuno Stato membro puo' determinare le modalita' secondo
cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di
amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso
assegnati.
4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati
dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai
lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso,
di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale
organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei
membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto
di voto.».



 
Art. 20.
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea o da altro organo competente di alcuna delle societa' italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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