Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2008
Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attivita'. (Ordinanza n. 3682).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla strutturazione degli uffici e del personale preposti a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge n. 90/2008;
Vista la nota del 4 giugno 2008, prot. n. 8/24205 del Ministero della difesa con la quale si chiede la definizione di una speciale disciplina del trattamento economico del personale militare impiegato nell'emergenza di cui trattasi;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Dispone:

Art. 1.
Strutture di missione ed incarichi di capo missione

1. Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1 comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:
a) coordinamento gestione emergenziale;
b) tecnica operativo impiantistica;
c) comunicazione;
d) finanziaria;
e) amministrativo-legale e rapporti enti locali.
2. L'incarico di capo missione delle strutture di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.
3. L'incarico di cui al comma 2 puo' essere altresi' attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. L'incarico di capo della missione coordinamento gestione emergenziale e' attribuito, in relazione alle prestazioni svolte, a decorrere dalla data del 27 maggio 2008.
5. Il generale di divisione Franco Giannini, comandante del Comando logistico sud, continua ad assicurare le funzioni di supporto operativo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2008, n. 3639, fino alla nomina del capo della missione tecnica operativo impiantistica.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze delle missioni di cui al comma 1 il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Sottosegretario di Stato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
 
Art. 2.
Contabilita' speciali

1. Per l'espletamento delle attivita' affidate alla missione tecnica operativo impiantistica ed alla missione finanziaria e' autorizzata l'apertura, su richiesta del Sottosegretario di Stato, di apposite contabilita' speciali intestate ai relativi responsabili.
2. Alla contabilita' speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica confluiscono, in relazione alle esigenze rappresentate al Sottosegretario di Stato dal medesimo capo missione, i trasferimenti provenienti dalla contabilita' speciale intestata al capo della missione finanziaria, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciali.
 
Art. 3.
Missione coordinamento gestione emergenziale

1. La missione e' preposta al coordinamento della complessiva azione emergenziale afferente alla gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
- coordinamento delle missioni individuate dall'art. 1, comma 1;
- coordinamento delle funzioni di supporto e del personale del Dipartimento della protezione civile impiegato in loco;
- coordinamento e valutazione delle attivita' tecniche e amministrative necessarie al completamento del termovalorizzatore di Acerra;
- coordinamento e valutazione delle attivita' tecnico scientifiche di indagine ed analisi nelle materie relative alla pianificazione, realizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare all'identificazione e qualificazione dei siti e della predisposizione degli stessi, nonche' degli impatti delle attivita' emergenziali poste in essere;
- rapporti con i diversi Ministeri interessati ed in particolare con il Ministero dell'ambiente;
- segreteria e protocollo;
- supporto logistico.
 
Art. 4.
Missione tecnica operativo impiantistica

1. La missione e' preposta alla gestione tecnica operativo impiantistica dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
- ricognizione e ricerca siti;
- raccolta (rifiuti solidi urbani, frazione organica, rifiuti provenienti da raccolta differenziata);
- conferimenti;
- trasporti fuori regione (treni, navi e ruotati);
- controllo funzionamento e conferimenti negli impianti di trattamento e selezione;
- discariche e termovalorizzatori;
- coordinamento della raccolta differenziata;
- verifica sotto il profilo della tutela ambientale degli impianti realizzati e da realizzare ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;
- progettazione, allestimento, apertura e messa in esercizio degli impianti da realizzare ivi compresi quelli finanziati da fondi POR-APQ e da altri finanziamenti, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione;
- gestione tecnica degli impianti realizzati ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;
- vigilanza dei siti, delle aree e degli impianti comunque connessi alle attivita' di gestione dei rifiuti;
- gestione del personale utilizzato dalla missione;
- supporto informatico;
- attivita' negoziali afferenti i compiti affidati alla missione;
- gestione contabile e amministrativa delle attivita' affidate alla missione e tenuta della contabilita' speciale intestata al capo missione.
 
Art. 5.
Missione comunicazione

1. La missione e' preposta alle attivita' attinenti alla comunicazione della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
- campagne di informazione;
- sito Web;
- stampa e comunicazione.
 
Art. 6.
Missione finanziaria

1. La Missione e' preposta al coordinamento dell'azione finanziaria della gestione dei rifiuti in Campania e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
- tenuta delle contabilita' speciali intestate al capo missione;
- trasferimenti di risorse finanziarie alla missione tecnica operativo impiantistica per le attivita' di competenza sulla base di richieste approvate dal Sottosegretario di Stato;
- riscossione tariffa ed emissione note di debito nei confronti dei comuni e degli enti debitori;
- attivita' negoziali afferenti al funzionamento delle missioni non autonome e attivita' solutorie termovalorizzatore di Acerra;
- fondi POR-APQ ed altri finanziamenti.
 
Art. 7.
Missione amministrativo-legale e rapporti enti locali

1. La missione e' preposta al coordinamento delle attivita' amministrative e legali attinenti la gestione dei rifiuti in Campania ed ai rapporti con gli enti locali e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
- rapporti con la regione;
- rapporti con gli enti locali;
- gestione amministrativa del personale delle missioni, ad esclusione del personale del Dipartimento della protezione civile e del personale della missione tecnica operativo impiantistica la cui gestione e' curata direttamente in capo alla missione di assegnazione;
- affari legali.
 
Art. 8.
Personale dirigenziale

1. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta dei capi missione, alla nomina di una unita' di personale dirigenziale di seconda fascia per ciascuna missione che coadiuva il capo missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.
2. L'incarico di cui al comma 1 puo' essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta dei capi missione, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero puo' essere attribuito con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, o conferito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulle pertinenti contabilita' speciali.
 
Art. 9. Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita' di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

1. Al personale effettivo del Comando logistico sud, assegnato alla Missione tecnica operativo impiantistica, e nel contempo disponibile per esigenze del citato comando, e' attribuita una speciale indennita' operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennita' di marcia. Tale emolumento e' pari all'ammontare di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unita' di personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, nonche' di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza dalla data di assegnazione alla medesima missione. Per il personale non effettivo al Comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze della missione, la citata speciale indennita' operativa mensile onnicomprensiva e' attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario diurno.
2. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attivita' di raccolta, di conferimento dei rifiuti, di trasporto del personale, di gestione delle telecomunicazioni, di attivazione e gestione della sala operativa, di scorte vigilanza e sicurezza per le esigenze delle missioni nonche' presso gli impianti e' attribuita la speciale indennita' operativa mensile onnicomprensiva di cui al comma 1 forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego.
3. Al personale delle Forze armate impiegato nella vigilanza dei siti e dei cantieri e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, in sostituzione dell'indennita' di marcia, del compenso forfettario d'impiego e del compenso forfettario di guardia, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva, pari a quella prevista dall'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per lo stesso personale e' stabilito il limite individuale di 60 ore mensili di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.
4. Al personale volontario di truppa delle Forze armate non in servizio permanente e' corrisposto il trattamento economico del 1° caporal maggiore o gradi corrispondenti.
5. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gravano sulla contabilita' speciale intestata al capo della missione tecnica operativo impiantistica. I trattamenti economici di cui ai predetti commi non sono cumulabili con le indennita' operative militari o d'istituto, fatto salvo l'eventuale trattamento di missione per i fuori sede.
6. Al personale appartenente alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, potranno essere corrisposte, da parte delle amministrazioni di appartenenza, sulla base dei piani di impiego che dovranno essere sottoposti, dal capo della missione coordinamento gestione emergenziale, all'approvazione preventiva del sottosegretario di Stato, fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. I relativi rimborsi sono disposti a valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali relative alla missione di utilizzo.
7. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di capo missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza ovvero dell'incarico dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 8 della presente ordinanza, ad eccezione del capo della missione tecnica operativo impiantistica e dell'unita' di personale incaricata di coadiuvare lo stesso ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e' attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennita' operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Al personale in quiescenza titolare di incarico di capo missione e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui all'art. 8 della presente ordinanza e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma e' altresi' attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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