Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 maggio 2008 |
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Latisana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Friuli Latisana intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana»; Visto il parer favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi ad Udine in data 2 dicembre 2007, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 3 maggio 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta:
Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. |
| Art. 3. 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana». |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |
| Allegato
Disciplinare di produzione dei vini a DOC «Friuli-Latisana»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione «Latisana» («Friuli Latisana») e' riservata ai vini in elenco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Vini Rossi: «Friuli Latisana» Merlot, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Cabernet franc, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Cabernet Sauvignon, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Cabernet, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Carmenere, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Franconia, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Refosco dal peduncolo rosso, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Pinot nero, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Rosato, anche nella tipologia frizzante. «Friuli Latisana» Rosso, anche nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Rosato. Vini Bianchi: «Friuli Latisana» Pinot bianco, anche nelle tipologie frizzante e spumante. «Friuli Latisana» Pinot grigio. «Friuli Latisana» Tocai friulano o Friulano, anche nelle menzioni superiore e riserva . «Friuli Latisana» Verduzzo friulano, anche nella tipologia frizzante. «Friuli Latisana» Traminer aromatico. «Friuli Latisana» Sauvignon. «Friuli Latisana» Chardonnay, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Malvasia, anche nelle tipologie frizzante e spumante. «Friuli Latisana» Riesling. «Friuli Latisana» Bianco, anche nelle menzioni superiore e riserva. «Friuli Latisana» Passito. Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione «Friuli Latisana» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle seguenti varieta' di viti: Merlot; Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Carmenere; Franconia; Refosco dal peduncolo rosso; Pinot nero; Pinot bianco; Pinot grigio; Tocai friulano o Friulano; Verduzzo friulano; Traminer aromatico; Sauvignon; Chardonnay; Malvasia istriana; Riesling renano. Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine. Le tipologie bianco, rosso e rosato devono essere ottenute da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Friuli Latisana» Bianco: Tocai Friulano minimo 60%, Chardonnay e/o Pinot Bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%. «Friuli Latisana» Rosso e Rosato: Merlot minimo 60%, Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e/o Carmenere. Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano e Castions di Strada. Tale zona e' cosi' delimitata: a sud della foce del Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia fino a incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento per riprendere all'altezza di Belgrado a seguire il confine comunale di Varmo. Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. A Belizza). Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimita' del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale n. 353 in prossimita' del Km 10; procede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14). Dal punto d'incrocio prende la strada per San Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue quest'ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimita' del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco. Segue il confine costiero di tale comune e di quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e superato Porto Lignano prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva. 4.2 Densita' di impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi a ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 viti ad ettaro. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona (spalliere semplici e doppie) e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. 4.4 Sistemi di potatura. La potatura va eseguita in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite ed alle caratteristiche di fertilita' dei vitigni utilizzati. 4.5 Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura, mentre e' ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso. 4.6 Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.
===================================================================== | | Titolo alcolometrico | Resa massima di uva | volumico naturale Tipologia | per la D.O.C. (t/ha) | minimo (%) ===================================================================== Merlot | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Franc | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Carmenere | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Franconia | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Refosco dal peduncolo | | rosso | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Pinot nero | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Tocai friulano o | | Friulano | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Verduzzo friulano | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Traminer aromatico | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Malvasia istriana | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Riesling renano | 12 | 10 --------------------------------------------------------------------- Bianco | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Rosso | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Rosato | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Superiore | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Riserva | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Novello | 13 | 10 --------------------------------------------------------------------- Passito | 11 | 10
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla D.O.C, inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. 5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto. Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare una parte delle uve, o dei mosti o dei vini di tale vigneto alla produzione delle seguenti tipologie Bianco, Rosso e Rosato, purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 5.3 Correzioni e colmature. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a Doc «Friuli Latisana» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore. 5.4 Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse anche ammostate separatamente. La tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero, nonche' di quelle che entrano nella costituzione del vino «Rosato», la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. La tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve a bacca rossa di cui all'art.2, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in materia. La tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni: a) che la cuvee sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varieta' Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonche' delle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%, con esclusione delle varieta' aromatiche; b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvee non sia inferiore al 9%; c) che sia posto in commercio nei tipi «brut» «extra brut» o «demi sec». 5.5 Resa uva/vino. La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a doc «Friuli Latisana» ad eccezione della tipologia passito che non dovra' essere superiore al 45%. Qualora la resa massima di uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75%, ed il 50% per la tipologia passito, la eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5.6 Invecchiamento. I vini con nome di vitigno, ottenuti da uve di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con la menzione «riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. 5.7 Scelta vendemmiale. Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» e verso le IGT compatibili. Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Merlot: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Cabernet franc: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino intenso; odore: tipico, erbaceo; sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l . Cabernet sauvignon: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi grigi; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: tipico, fine, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Cabernet: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino intenso; odore: erbaceo, gradevole, intenso; sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Carmenere: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino; odore: tipico, erbaceo, intenso; sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Franconia: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, armonico; sapore: asciutto, leggermente fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Refosco dal peduncolo rosso: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino, con riflessi violacei; odore: erbaceo, gradevole, intenso; sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; 11,00% per la tipologia Novello; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Pinot nero: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino non molto intenso; odore: caratteristico; sapore: asciutto, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Pinot bianco: anche nelle tipologie frizzante e spumante: colore: da paglierino chiaro a giallo dorato; odore: delicato, caratteristico; sapore: morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Pinot grigio: colore: giallo dorato, talvolta ramato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Tocai friulano o Friulano: anche nelle menzioni superiore e riserva: colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. Verduzzo Friulano: anche nella tipologia frizzante: colore: giallo dorato; odore: vinoso, caratteristico; sapore lievemente tannico, pieno, delicato, amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Traminer aromatico: colore: paglierino chiaro; odore: tipico, caratteristico; sapore: lievemente tannico, pieno, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Sauvignon: colore: paglierino chiaro; odore: secco, armonico; sapore: tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0g/l. Chardonnay: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva: colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole; odore: caratteristico; sapore: secco, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %, acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Malvasia istriana: anche nelle tipologie frizzante e spumante colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; odore: gradevole; sapore: asciutto, delicato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Riesling renano: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Bianco: anche nelle menzioni superiore e riserva: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole; sapore: armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Rosso: anche nelle menzioni superiore e riserva: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, armonico; sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Rosato: anche nella tipologia frizzante: colore: rosso poco intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Novello: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato, vinoso; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Spumante: colore: paglierino piu' o meno chiaro, brillante; odore: fruttato; sapore: sapido, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Frizzante: colore: paglierino chiaro, brillante; odore: fruttato piu' o meno intenso; sapore: sapido, caratteristico da secco ad amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol % acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Passito: (anche nelle menzioni superiore e riserva): colore: giallo dorato; odore: caratteristico, con sentori di fruttato; sapore: lievemente tannico, pieno, delicato, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» possono essere presentati e designati con la menzione «superiore» o «riserva» a condizione che il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno dell'1% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varieta' e tipologie. La tipologia frizzante deve essere presentata al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro: a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano; b) non superiore a 10 per le altre qualita'. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore (o percezione) di legno. Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Menzioni facoltative. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. 7.3 Caratteri e posizione in etichetta. La denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta nella medesima riga. E' tuttavia consentito che, rispetto al nome geografico «Friuli», l'indicazione «Latisana» sia riportata immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata»; pertanto non puo' essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli». Nella designazione dei vini «Friuli Latisana» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per la denominazione di origine. In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli Latisana». In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Friuli Latisana», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. I vini della denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», limitatamente alle qualita' rosato ed ai vini rossi di cui all'art. 1, possono essere designati e presentati con il termine novello, purche' la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia. 7.5 Tipo merceologico. Per i vini «Friuli Latisana» posti in commercio come frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica. 7.6 Annata. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve: a) e' obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva o novello; b) e' facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera a). Art. 8.
Confezionamento
L'imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 deve avvenire in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva debbono essere presentate al consumo in recipienti di capienza non inferiore a 750 ml e non superiore a litri 3,0 e di capacita' superiori solo per particolari confezioni. I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.
----> Vedere Tabelle da pag. 31 a pag. 32 <---- |
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