Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 12 aprile 2008 |
Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonche' le relative movimentazioni. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e la circolare n. 11 del Ministero della sanita' del 14 agosto 1996, prot. n. 600.8/24436/12/AG 2160, recante norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 1996; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche; Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 2000 n. 422, di attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica l'art. 12 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Visto il Regolamento 2075/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichina; Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalita' di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina, conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE; Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della citata direttiva 92/102/CEE; Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante: «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317»" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 febbraio 2006, concernente « Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2006; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, recante: « Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001; Visto il decreto del Ministero della sanita' 1° aprile 1997, relativo al piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103; Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia; Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito; Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti; Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale; Considerato che e' indispensabile per il raggiungimento e il mantenimento dello stato di accreditamento una corretta implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini, ivi compresa la registrazione di tutte le informazioni previste nella Banca dati nazionale dell'anagrafe dei suini (di seguito: BDN), Ordina:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente ordinanza si intende per: a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da: codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri); sigla automobilistica della provincia (due caratteri); numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri); b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unita' epidemiologica; in caso di piu' allevamenti in un'azienda questi ultimi devono costituire un'unica unita' avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: 1) codice azienda (di cui alla lettera precedente); 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento; 3) codice della specie animale; c) allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento; d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso; e) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione; f) allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso; g) allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti; h) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta; i) centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera p), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; j) BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise; k) animale: qualsiasi animale della famiglia suidae, esclusi i suini selvatici; l) suini selvatici: suini che non sono tenuti o allevati in un azienda; m)proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; n) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore e' individuato con il proprio codice fiscale. |
| Art. 2.
Registrazione delle aziende e degli allevamenti
1. Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: a) richiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (di seguito: ASL) competente per territorio, indipendentemente dalla specifica tipologia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 158 del 2006, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita'; b) comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attivita' di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento. 2. Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ha l'obbligo di: a) attribuire un codice d'identificazione aziendale a ciascuna azienda, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo; b) registrare le aziende della BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo), unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari cosi' come specificato nell'allegato n. 1, punto 1, entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione, ovvero dalla verifica effettuata in azienda; c) registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo; d) effettuare i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini conformemente a quanto specificato dalla nota del Ministero della salute, prot. n. DGSA.II/12882/P-I.5.i/8 del 29 ottobre 2007. |
| Art.3.
Identificazione degli animali
1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: a) identificare gli animali nati in azienda, nel rispetto dei termini e con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 11 del Ministero della sanita' del 14 agosto 1996; b) garantire l'identificabilita' degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile; c) riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV di cui al decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007 (in seguito: Mod. IV). |
| Art. 4.
Registro di carico e scarico e registrazioni in BDN
1. Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche; nel caso di piu' allevamenti presenti in una stessa azienda ciascun allevamento deve avere un proprio registro della cui tenuta e aggiornamento e' responsabile ogni singolo detentore di animali; b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento; c) comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alle movimentazioni di animali cosi' come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 2. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione; in caso di allevamenti da ingrasso familiari non e' necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall'allevamento; d) comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno, cosi' come dettagliato nell'allegato n. 1, punto 3. 2. Il registro di cui al comma 1, lettera a), puo' essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; in questo caso tale opzione deve essere annotata in BDN e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. Il detentore degli animali e' obbligato a fornire all'autorita' di controllo, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora cio' non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato. |
| Art. 5.
Compiti del responsabile dello stabilimento di macellazione
1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione, fermi restando gli obblighi di cui alla normativa riguardante la sicurezza alimentare, ha la possibilita' di: a) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione i dati specificati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera A), direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni; b) registrare in BDN entro sette giorni dalla macellazione nel caso di animali introdotti da altri Stati, i dati indicati nell'Allegato n. 1, punto 4, lettera B), secondo l'effettiva provenienza degli animali, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 6.
Movimentazioni
1. Tutte le movimentazioni di animali devono essere scortate dal Mod. IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007; detto modello dovra' essere compilato in quadruplice copia, cosi' come specificato nelle note allegate al modello stesso; qualora tutte le informazioni previste siano gia' presenti in BDN, il modello puo' essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in BDN. 2. Nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del Mod. IV, di cui al comma 1. 3. La visita di cui al comma 2, fermo restando che non e' consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino, e' necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate. |
| Art. 7.
Casi specifici
1. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non e' prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovra' essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato. 2. Ad esclusione dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3, non e' prevista la visita veterinaria obbligatoria in caso di movimentazioni di suini su tutto il territorio nazionale, a condizione che gli animali provengano da un'azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e per malattia di Aujezsky e che detta azienda sia situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovra' essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato. 3. Il veterinario ufficiale verifica il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti sulla base di apposite procedure e liste di riscontro, con una frequenza che sara' stabilita in base alla valutazione del rischio. 4. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza, ed in particolare la movimentazione degli animali in difformita' a quanto stabilito all'art. 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. 5. Sono fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell'ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria. |
| Art. 8.
Norme finali
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2010. Roma, 12 aprile 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 30 |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 18 a pag. 19 <---- |
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