Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2008
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita' conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3681).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3671 del 30 aprile 2008;
Considerato che in relazione al contesto di criticita' conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania, alla data del 30 aprile 2008, sono cessate le condizioni dell'emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al Commissario delegato la contabilita' speciale per le attivita' di completamento e monitoraggio necessarie;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania;
Vista la nota del presidente della regione Campania del 28 aprile 2008;
Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 maggio 2008;
Dispone:

Art. 1.
1. Il coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo e' nominato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia' operante presso la struttura commissariale, del personale della medesima struttura trasferito presso l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3671/2008, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' da svolgere in regime ordinario per il completamento delle iniziative in corso alla data del 30 aprile 2008, il presidente della regione Campania e' autorizzato ad istituire, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335/2004.
5. I sindaci dei comuni di Quindici (Avellino), Lauro (Avellino), Sarno (Salerno), Bracigliano (Salerno), Siano (Salerno) e San Felice a Cancello (Caserta), per le finalita' connesse al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita rispetto al contesto di criticita' in rassegna, sono autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unita' di personale a contratto gia' in servizio sulla base delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, con oneri a proprio carico.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2008

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
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