IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2005 dall'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Orpel FL ora ridenominato Spaikil Double; Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE; Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Clofentezine - Bifentrin; Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota in data 24 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999; Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato Spaikil Double con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,500 - 1 - 5. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12523. Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata. Roma, 16 aprile 2008
Il direttore generale: Borrello |