Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 maggio 2008 |
Riconoscimento, al sig. Rudin Felix, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio in Italia della professione. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ; VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO l'art. 9 e l'allegato III della Legge 15 novembre 2000, n. 364 " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"; VISTA l'istanza del Sig. RUDIN Felix, nato a Reigoldswil (Svizzera) il 12.11.1957, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingenieur FH", conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ; CONSIDERATO che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Ingenieur FH in Bauingenieurwesen" presso la "THoheren Technischen Lehranstalt" come attestato in data agosto 2004; VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell' 08.02. 2008; VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata; RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;
DECRETA
Art. 1 - Al Sig RUDIN Felix, nato a Reigoldswil (Svizzera) il 12.11.1957, cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" -sez.B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato , a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; |
| Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) strade, ferrovie e aeroporti; (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale |
| ALLEGATO A a) Prova attitudinale :Il candidato, per essere ammesso a, sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore "civile ambientale" e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente , e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
Roma, 7 maggio 2008 Il direttore generale: d'Alessandro |
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