Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 maggio 2008
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli uffici del lavoro, attualmente direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
Vista la legge n. 142/2003;
Considerato che risulta necessario ed opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia;
Ritenuto che la quantificazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Foggia, possa determinarsi con riferimento a quelle vigenti nella provincia di Bari, nel periodo giugno 2007/dicembre 2008, determinate sulle variazioni indice ISTAT 2005/2007 e pari ad Euro 15,29 e cio', in quanto il capoluogo della regione riflette caratteristiche dell'intero territorio regionale;
Ritenuto altresi' di dover adeguare le suddette tariffe alle ultime variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (NIC) relativi al periodo marzo 2007/marzo 2008 pari al 3,3%;
Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
Decreta:

Art. 1.
1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in Euro 15,79 ed avra' vigore fino al 31 dicembre 2008.
2. La suddetta tariffa minima oraria sara' maggiorata dalle percentuali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Foggia, 27 maggio 2008
Il direttore provinciale: Pistillo
 
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