IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare e per la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il decreto del 13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 22 del 27 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno»; Visto il decreto del 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 173 del 27 luglio 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351; Vista la nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE; Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227. Decreta:
Articolo unico
La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» con decreto 13 gennaio 2006, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 29 aprile 2008, numero di protocollo 3227 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2008 Il direttore generale: Deserti |