Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 maggio 2008, n. 106
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale e' stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, modificata da ultimo con la decisione n. 2006/252/CE;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso di una sostanza di cui al citato repertorio, gia' consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti solubili per bevande al gusto di caffe' e similari sulla base della richiesta avanzata da un'azienda interessata;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 13 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 5 maggio 2008;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

=====================================================================
| | Dose massima di
Sostanza | Campo di impiego | impiego =====================================================================
|Prodotti solubili per |
|bevande al gusto di | Butil-o-butirrillattato|caffe' e similari |20 mg/kg

2. La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 7 maggio 2008
Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 28 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 222



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive
88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di
base per la loro preparazione), e' il seguente:
«Art. 11. - 1. Il Ministro della sanita', ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con
proprio regolamento, in attuazione di disposizioni
comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari
nonche' da erbe e da spezie normalmente considerate come
alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime
vegetali o animali non considerate normalmente come
alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie
prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti
fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o
microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie
normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nelle materie prime vegetali o animali non considerate
normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai
precedenti punti d) ed e);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate
per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi,
compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici
per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c);
i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e
l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere
impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli
aromi.
2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio
regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie,
prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo
dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle
denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8, comma 1,
lettera b).».
- La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999,
n. 1999/217/CE, che riporta l'elenco delle sostanze
aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e
tali riconosciute dagli altri Stati membri, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
serie L 84 del 27 marzo 1999 ed e' stata da ultimo
modificata dalla decisione della Commissione del 27 marzo
2006, n. 2006/252/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea serie L 91 del 29 marzo 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
Note all'art. 1:
- L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 107, riporta l'elenco delle «sostanze
aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate
nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi
campi d'impiego.
- L'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 107
del 1992, fissa i requisiti specifici e generali di purezza
delle sostanze aromatizzanti artificiali.



 
Allegato
(art. 1, comma 2)

REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

Butil-o-butirrillattato:
colore e aspetto: liquido incolore/giallo pallido, di odore agro-dolce di burro;
punto di ebollizione: 90° C alla pressione di 2 mmHg.
Non deve contenere:
Arsenico.................. piu' di 3 mg/kg
Cadmio.................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio.................. piu' di 1 mg/kg
Piombo.................... piu' di 5 mg/kg
 
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