Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 maggio 2008 |
Determinazione, per l'anno 2007 e 2008, del contributo annuale da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. |
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IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 115 del predetto codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»; Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il Comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Vista la nota n. 02/08/000350 del 1° aprile 2008, con la quale l'ISVAP, avendo acquisito anche le valutazioni al riguardo espresse dal precedente Comitato di gestione del Fondo gia' costituito presso l'ISVAP medesimo, ha comunicato di ritenere che l'ammontare del contributo a carico dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, considerate le ampie disponibilita' del Fondo, possa essere fissato, per l'anno 2007, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai medesimi mediatori nell'anno 2006, e, per l'anno 2008, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dagli stessi nel corso dell'anno 2007; Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento recante le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti d'intervento di cui al comma 3, primo periodo del suddetto art. 115 del codice delle assicurazioni private, e nelle more della costituzione e nomina del nuovo Comitato di gestione di cui al comma 2 del medesimo art. 115, occorre comunque determinare con urgenza la misura del contributo per gli anni 2007 e 2008 e il termine per il relativo versamento; Tenuto conto che di eventuali successive valutazioni del predetto nuovo Comitato di gestione potra' tenersi conto per l'anno 2009 disponendo eventuali conguagli o compensazioni in occasione della determinazione del contributo per l'anno 2009; Decreta:
Art. 1. 1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2007, e' fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2006. 2. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2008, e' fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2007. 3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2008. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante distintamente le provvigioni acquisite nel corso degli anni 2006 e 2007. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2008 Il Vice Ministro: D'Antoni |
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