Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sede della Camera di commercio di Napoli, il giorno 9 maggio 2008 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste al presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono essere i seguenti:

----> Vedere tabella a pag. 56 <----

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50% sull'uva fresca.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

----> Vedere tabella a pag. 56 <----

Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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