Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara». |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi in data 28 febbraio 2008 presso la sala consiliare del comune di Gambellara, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole; Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GAMBELLARA».
Art. 1. La denominazione di origine controllata «Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione: «Gambellara»; «Gambellara» Classico; «Gambellara» Classico Vin Santo. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%. Art. 3. (Omissis). Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano e' fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Gambellara» non deve essere superiore alle 14 tonnellate per ettaro di vigneto in cultura specializzata e di tonnellate 12,50 per il «Gambellara» Classico, e «Gambellara» Classico Vin Santo. Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonn 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di «Gambellara» e «Gambellara» Classico. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quarto comma del presente articolo saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% vol e per il «Gambellara» Classico del 10,5% vol. Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo 16,00% vol. Art. 5. Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che l'operazione di vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi. Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento. L'appassimento puo' essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve superare il 70% per i tipi «Gambellara» e «Gambellara» Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come da tavola o igt. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo non deve superare il 40%. L'uso della menzione «classico» per i vini Gambellara e Gambellara Vin Santo e' riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, nell'ambito della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo. Il vino a denominazine di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Gambellara»: colore: da paglierino a dorato chiaro; odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico; sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol per il «Gambellara» classico: acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Gambellara» Classico Vin Santo: colore: giallo ambrato piu' o meno carico; odore: profumo intenso, caratteristico di passito, eventuali sfumature di vaniglia; sapore: dolce, armonico, vellutato di passito, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico e «Gambellara» Classico Vin Santo e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le menzioni «Classico» e «Vin Santo» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Gambellara», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Art. 8. I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara» classico devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Tuttavia per i vini della sola tipologia «Gambellara» e' consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite. Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9, 12 e 18. |
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