Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 7 aprile 2008, n. 104 |
Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DEI TRASPORTI IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale e' stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972»; Viste altresi': la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», nonche' il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi
1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa indicata: a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110; b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185; c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185; d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.; e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185; f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185; g) attivita' sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185; h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185; i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.; j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110; k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.; l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.; m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110; n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110; o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.; p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362; q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362; r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.; s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.; t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del T.U.L.P.S.; u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.; v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7; w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea - articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7; x) esercizio dell'attivita' di fochino - articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96; z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96; aa) attivita' sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496; bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attivita' comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi - articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive - articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresi', i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attivita' di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attivita' di tiro da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. 3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonche' da altre norme speciali di settore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», e' il seguente: «3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - Il testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 16. - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'.». - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza». - La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999». - La legge 29 marzo 2001, n. 135 reca: «Riforma della legislazione nazionale del turismo». - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca: «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39». - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente: «2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,"». «3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.». - La legge 18 novembre 1995, n. 496 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993». - La legge 9 luglio 1990, n. 185 reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca: «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39». - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti». - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila». - Il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e' il seguente: «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000. E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.». - Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' il seguente: «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.». - Il testo dell'art. 9, comma 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b)». - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: a) previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate. 4. 5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.». - Il testo dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' il seguente: «6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.». - Il testo dell'art. 16, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' il seguente: «Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti. 2. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. 4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.». - Il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.». - Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vedasi nota precedente. - Il testo del secondo comma dell'art. 8, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e' il seguente: «La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.». - Il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente: «Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale. 2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'art. 46 del regio decreto n. 635/1940.». - Il testo dell'art. 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo), e' il seguente: «Art. 15 (Disposizioni applicabili). - 1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.». - Il testo dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente: «Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.». - Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo) e' il seguente: «Art. 7 (Cessione). - 1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'art. 1 e' consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'art. 31 del regio decreto n. 773/1931. 2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. 3. Le armi di cui all'art. 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento. 4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'art. 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore. 5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'art. 17 della legge n. 110/1975. 6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'art. 1.». - Il testo dell'art. 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 46 (Art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministero dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.». - Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' il seguente: «Art. 47 (Art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.». - Il testo dell'art. 52 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' il seguente: «Art. 52 (Art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumita' pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacita' tecnica.». - Il testo dell'art. 54 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' il seguente: «Art. 54 (Art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto o classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.». - Il testo degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente: «Art. 8. - 1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'art. 2. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere: a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi; b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi; c) la specie, il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite; d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento; e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario; f) le date previste di partenza e di arrivo; g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita; h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi. 4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.». «Art. 10. - 1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinata ad autorizzazione delle competenti autorita' dello Stato di partenza, previo apposito nullaosta del prefetto della provincia di destinazione. 2. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. La domanda per il rilascio del nulla-osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'art. 11, comma 3, del presente decreto legislativo. 4. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.». - Il testo degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente: «Art. 9. - 1 Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'art. 2. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere: a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi; b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi; c) la specie, il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite; d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento; e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario; f) le date previste di partenza e di arrivo; g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita; h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi. 4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.». «Art. 11. - 1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea e' subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche', ove prevista, quando e' stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di destinazione. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere: a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni; c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) l'indicazione del mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo. 4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. 5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.». - Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) e' il seguente: «Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; d) eliminazione delle cariche inesplose, devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere. La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina. La Commissione deve accertare nel candidato il possesso: a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti); b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili; c) delle cognizioni proprie del mestiere; d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina. Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.». - Il testo dell'art. 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 163 (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto legislativo. 2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi; f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963; c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . 4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.». - Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39) e' il seguente: «Art. 4 (Autorizzazione specifica individuale). - 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale. 2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente: a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso; c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione; d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre anni di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali anni; e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati. 5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente. 6. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 7. Oltre a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione. 8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore puo' essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. 9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale e' conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12. 10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, secondo quanto stabilito dall'art. 8.». «Art. 5 (Autorizzazione globale individuale). - 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o piu' Paesi di destinazione specifici. 2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, con validita' non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali. 5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili. 6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito). 7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12. 8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, secondo quanto stabilito dall'art. 8.». «Art. 6 (Autorizzazione generale nazionale). - 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo. 3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2. 4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo. 5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito). 6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12. 7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'art. 8.». «Art. 7 (Autorizzazione generale comunitaria). - 1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria». 2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo. 3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11. 4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'art. 8.». «Art. 9 (Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorita' competente puo' subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno. 2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri. 3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e' subordinata ad autorizzazione. 5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria. 6. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria. 7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 8. Il procedimento di cui al presente articolo puo' essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 13 (Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'art. 21 del regolamento. 2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'art. 6.». - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) e' il seguente: «Art. 3. - 1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche. 2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte IV dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'art. 5. 4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, e' integrato da un rappresentante del Ministero della sanita' e puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.». «Art. 4. - 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della Convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'art. 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.». - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' il seguente: «Art. 18 (Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive). - 1. L'attivita' di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie, e' soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa. 2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa. 3. Ai fini delle presenti disposizioni, e' da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello originario. 4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero dell'interno e dell'ANPA. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalita' della notifica nonche' le condizioni per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2. 6. Per l'esercizio delle attivita' di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.». - Il testo dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare): «Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata. Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.». - Il testo degli articoli 18-bis e 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti ) e' il seguente: «Art. 18-bis (Beni di consumo). - 1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanita', dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA. 2. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA. 4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.». - Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il seguente: «Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile. Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto. Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica. Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.». «Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilita' e disponibilita', restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti 1'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA. 2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita 1'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose. 3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.». - Il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il seguente: «Art. 13. - Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.». - Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 37 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' il seguente: «Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B, ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle installazioni.». «Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite 1'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA. 2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.». «Art. 29 (Impiego di categoria B). - 1. L'impiego di categoria B e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attivita' comportanti esposizioni a scopo medico, nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta e' rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA. 3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.». «Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti. 3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.». «Art. 31 (Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi). - 1. L'attivita' di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' eventuali esenzioni da essa.». «Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi). - 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche' il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da: a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nei casi di transito sul territorio italiano. 3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 92/3/EURATOM. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai Paesi di origine o di destinazione.». «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.». «Art. 52 (Depositi e complessi nucleari sottocritici). - 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'art. 7, lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.». «Art. 37 (Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). - 1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. 2. Il nulla osta e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.». «Art. 51 (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica. 3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.». - Il testo dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il seguente: «Art. 6. - L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto. Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.». - Il testo degli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' il seguente: «Art. 53 (Depositi temporanei ed occasionali). - 1. Il deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. 2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto. 3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni del presente articolo.». «Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto. 2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase. 3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.». - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e' il seguente: «Art. 99. - E' in facolta' del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.». - Il decreto legislativo 2 gennaio 1997 reca: «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile». - Il testo dell'art. 193 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e' il seguente: «Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal Comandante del porto o dall'Autorita' consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto o dell'Autorita' consolare.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 reca: «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose».
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| Art. 2. Prevenzione dei delitti di riciclaggio
1. Per le finalita' della prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa indicata: a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione; c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.; e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.; g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; j) agenzia in attivita' finanziaria - articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: «Art. 115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza. Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.». - Il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». «Art. 135 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.». - Il testo dell'art. 249 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 249. - Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalita' dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge. Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalita' e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonche' le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate e' esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.». - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 7 (Esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.». «Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 6, comma 1. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.». «Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione. 5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.». - Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998), e' il seguente: «11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.». - Il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.». - Il testo dell'art. 1 decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: «Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: «legge n. 197 del 1991» si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: «testo unico bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3. 2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio].». - Il testo dell'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e' il seguente: «1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi: a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a). 2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.». - Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente: «Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali. 6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. 7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. 8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. 9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.». - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: «Art. 106 (Elenco generale). - L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.».
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| Art. 3. Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita
1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa a fianco indicata: a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481; b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.; d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.; e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma restando la tutela della liberta' e della segretezza della corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo 115 del T.U.L.P.S.; h) esercizio di agenzia di affari per l'attivita' di sensale o per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione; i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno - articolo 115 del T.U.L.P.S.; j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.; k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.; l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.; q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.; s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente), e' il seguente: «Art. 1. - L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.». «Art. 2. - 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' vietare o sospendere l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. 2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.». - Il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' il seguente: «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. 13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione e' revocata. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attivita' di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'art. 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore. 18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo. 20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.». - Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 88 (Art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.». - Il testo degli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 86 (Art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.». «Art. 110. 1 (Art. 108 T.U. 1926). - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni]; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18. 8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art. 88. 11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.». - Per il testo degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si vedano le note all'art. 2. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente: «Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza individuale. 2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi in questione. 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto e' di novanta giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. 4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.». - Per il testo dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), si vedano le note all'art. 2. - Il testo dell'art. 205 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 205. - Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'art. 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.». - Il testo dei commi 1 e 6 dell'art. 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.». «6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». - Per il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, si vedano le note all'art. 2. - Il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.». - Il testo dell'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e' il seguente: «1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi: a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a). 2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.». - Il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». «Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.».
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| Art. 4. Effettuazione dei controlli
1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalita' ivi previste, nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che individuano i comparti di specialita' di ciascuna Forza di polizia e con l'osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonche' degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche. 2. Qualora le attivita' di cui agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove e' detenuto il materiale da immettere in rete. 3. Restano ferme le attivita' ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e le altre attivita' che la legge rimette agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro dell'interno Amato
Il Ministro della giustizia Scotti
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse.
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