Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 aprile 2008, n. 104
Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale e' stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972»;
Viste altresi': la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», nonche' il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa indicata:
a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.;
e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
g) attivita' sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;
j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.;
p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del T.U.L.P.S.;
u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.;
v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea - articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
x) esercizio dell'attivita' di fochino - articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
aa) attivita' sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attivita' comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi - articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive - articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresi', i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attivita' di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attivita' di tiro da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonche' da altre norme speciali di settore.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 26 marzo
2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di
tutela della sicurezza dei cittadini», e' il seguente:
«3. Ai fini della prevenzione dei delitti di
ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di
provenienza illecita o di quelli concernenti armi o
esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
esercitano i controlli di cui all'art. 16 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle
attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo
stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed
individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.».
- Il testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 16. - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei
locali destinati allo esercizio di attivita' soggette ad
autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento
delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall'autorita'.».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999».
- La legge 29 marzo 2001, n. 135 reca: «Riforma della
legislazione nazionale del turismo».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca:
«Attuazione di talune disposizioni del regolamento n.
1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a
fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo
2002, n. 39».
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, commi 2 e 3-bis, della legge
21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), e' il
seguente:
«2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le
armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono
sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,"».
«3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
a 7,5 joule.».
- La legge 18 novembre 1995, n. 496 reca: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi
chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a
Parigi il 13 gennaio 1993».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 reca: «Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca:
«Attuazione di talune disposizioni del regolamento n.
1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a
fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo
2002, n. 39».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti».
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti
dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro
tremila».
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
e' il seguente:
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, non possono
rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per
versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone
residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le
disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause
diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire
400.000 a lire 4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque,
essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel
secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'
consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per
le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso
sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura
superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
collezione da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il
limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai
fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi
tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n.
185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento) e' il
seguente:
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
- Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiale di armamento, precisate e
suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione
puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e
dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della
presente legge, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28,
comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della
legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale,
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
che saranno prescritte con decreto del Ministro della
difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, devono essere presentate dalle
imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo della presente
legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei
poteri di rappresentanza ai fini della presente legge,
purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresi' iscritti al registro
nazionale i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro
nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di
specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati
dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il
trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la
trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e
non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente
riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai
precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o
la cancellazione dal registro nazionale, disposta con
decreto del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei
limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di
validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove
autorizzazioni.».
- Il testo dell'art. 9, comma 5 della legge 9 luglio
1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento), e' il
seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i
consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una
o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche'
nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni
ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il
legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti
soggettivi di cui al comma 4, lettera b)».
- Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n.
185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento), e' il
seguente:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli
affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7,
autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze,
l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee,
ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la
cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei
Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione
dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere
anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo operatore, quando riguarda esportazioni,
importazioni o transiti di materiali di armamento da
effettuare nel quadro di programmi congiunti
intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo,
produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia
abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di esportazione di materiali di
armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
ispiratori della presente legge. Tali accordi devono
inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough
il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di
progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di
materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare
nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministro degli affari esteri senza il previo parere del
Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative
contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle
Amministrazioni interessate.
4.
5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il
Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli
elementi o la documentazione riscontrati carenti o
incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le
operazioni di esportazione di componenti specifici e parti
di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
governative del Paese primo importatore ad una propria
impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
proprio governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi
che non rilasciano un certificato di importazione, il
certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
- Il testo dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge
9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento), e' il seguente:
«6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
purche' costituisca prosecuzione di un rapporto
legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge.».
- Il testo dell'art. 16, della legge 9 luglio 1990, n.
185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento), e' il
seguente:
«Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio dello
Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni
di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano ai casi di attraversamento nel
territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui
all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero
da parte di non residenti.
2. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di
introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di
armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a
qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad
altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi
siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni
dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del
regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi
che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai
documenti ufficiali.
4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per
l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e
delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri
degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i
Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza
dello Stato.».
- Il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da
guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per
ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in
vendita, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.».
- Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) vedasi nota precedente.
- Il testo del secondo comma dell'art. 8, della legge
18 aprile 1975, n. 110 e' il seguente:
«La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per
l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.».
- Il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e'
il seguente:
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non e'
consentita la locazione o il comodato delle armi di cui
agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso
scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di
caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni
ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con
la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque da' o
riceve in locazione o comodato armi in violazione del
divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata
se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta
abituale.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per
fabbricare od importare devono contenere le indicazioni
stabilite dall'art. 46 del regio decreto n. 635/1940.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto ministeriale
9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo), e' il seguente:
«Art. 15 (Disposizioni applicabili). - 1. Per quanto
non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e
11.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e'
il seguente:
«Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da
sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone
residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di
armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza,
salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o
che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della
provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta
interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica
sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a
sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale
9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo) e' il seguente:
«Art. 7 (Cessione). - 1. La cessione per ragioni di
commercio delle armi di cui all'art. 1 e' consentita a
coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per
il commercio di armi, prevista dall'art. 31 del regio
decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione
nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'art.
35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste
dall'art. 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti
elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la
quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e
quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con
le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita'
personale.
3. Le armi di cui all'art. 1 possono essere acquistate
da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di
riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle
armi di cui all'art. 1, purche' avvengano con scrittura
privata tra soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la
scrittura privata nel comodato a termine di durata non
superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal
disposto dell'art. 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel
rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle
armi di cui all'art. 1.».
- Il testo dell'art. 46 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 46 (Art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del
Ministero dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in
deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini
negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici
contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e
liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel
momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza
del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti
nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e' il seguente:
«Art. 47 (Art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del
Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere
o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo
diverso da quelli indicati nell'articolo precedente,
compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero
materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione
di prodotti esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il testo dell'art. 52 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e' il seguente:
«Art. 52 (Art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per
l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano
o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie,
nonche' quelle per il trasporto, per la importazione o per
la vendita delle materie stesse non possono essere
concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle
persone e per le proprieta', e sono vincolate
all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere
negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio
precedente abbiano riportato condanna per delitto contro
l'ordine pubblico, o la incolumita' pubblica, ovvero per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro
che non dimostrino la propria capacita' tecnica.».
- Il testo dell'art. 54 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e' il seguente:
«Art. 54 (Art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto
dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono
introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi
specie senza licenza del Ministro dell'interno, da
rilasciarsi volta per volta.
La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non
sia stato gia' riconosciuto o classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli
esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la
licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato.».
- Il testo degli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Gli esplosivi per uso civile possono
essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato
membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del
prefetto della provincia di destinazione, ovvero della
provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso
un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
destinatario, che sia provvisto delle vigenti
autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli
esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e
i requisiti di cui all'art. 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del
destinatario e della persona o ente che fornisce gli
esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli
esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantita' degli
esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso
il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE
del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli
esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti
di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il
deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi
fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data
dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo
rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di
pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su
richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
territorio nazionale, il titolare della relativa
autorizzazione o un suo rappresentante ne danno
comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata
entro cinque giorni dalla data del transito.».
«Art. 10. - 1. L'introduzione nel territorio dello
Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro
Stato membro dell'Unione europea e' subordinata ad
autorizzazione delle competenti autorita' dello Stato di
partenza, previo apposito nullaosta del prefetto della
provincia di destinazione.
2. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando
sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi
richiesti per il rilascio della licenza di cui all'art. 54
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. La domanda per il rilascio del nulla-osta di cui al
comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'art.
11, comma 3, del presente decreto legislativo.
4. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1
devono accompagnare le munizioni fino al luogo di
destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.».
- Il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della
direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente:
«Art. 9. - 1 Gli esplosivi per uso civile possono
essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato
membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del
prefetto della provincia di destinazione, ovvero della
provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso
un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
destinatario, che sia provvisto delle vigenti
autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli
esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e
i requisiti di cui all'art. 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del
destinatario e della persona o ente che fornisce gli
esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli
esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantita' degli
esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso
il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE
del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli
esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti
di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il
deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi
fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data
dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo
rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di
pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su
richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
territorio nazionale, il titolare della relativa
autorizzazione o un suo rappresentante ne danno
comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata
entro cinque giorni dalla data del transito.».
«Art. 11. - 1. Il trasferimento di munizioni per uso
civile verso un altro Stato membro della Unione europea e'
subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della
provincia di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata
quando sussistono i presupposti, le condizioni e i
requisiti previsti per il rilascio della licenza di
trasporto, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, nonche', ove prevista, quando e'
stata rilasciata l'autorizzazione della competente
autorita' nazionale dello Stato di destinazione.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del venditore
o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure,
eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in
cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno
parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle
munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato
oggetto di controllo in base alle disposizioni della
convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco
riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da
fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per
l'arrivo.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f),
non devono essere fornite in caso di trasferimento tra
armaioli.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino
a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) e' il seguente:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».
- Il testo dell'art. 163 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 12 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
«Art. 163 (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le
funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti
agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente
decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di
strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del
regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere
campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa
all'esercizio dell'industria di affittacamere o
appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di
dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici
incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di fochino, previo accertamento della capacita'
tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui
l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato
quando ricorrono le circostanze di carattere personale
previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su
strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di
cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui
all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio
dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono
trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata
degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle
regioni e delle guardie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati
addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e
marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n.
963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie di interesse sovracomunale ed
esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2,
lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza.».
- Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (Attuazione di
talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che
istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso,
nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari,
a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39) e'
il seguente:
«Art. 4 (Autorizzazione specifica individuale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli
Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con
autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un
singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice
uso e per uno specifico utilizzatore finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale e'
rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui
all'art. 11, per un periodo di tempo determinato e con
possibilita' di proroga su richiesta che deve essere
presentata entro e non oltre trenta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis
del regolamento) interamente compilato secondo le
istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per
l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i
dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria
responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
presentazione della domanda deve essere tempestivamente
comunicato all'Autorita' competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione
dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della
ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro
quantita' e valore, gli estremi del contratto di
riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni
e dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in
applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita'
civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia
A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o
in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di
altre anni di distruzione di massa e di missili che possano
essere utilizzati come vettori di tali anni;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o
dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e
firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore
finale, deve essere autenticata dalla competente autorita'
amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora
venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente.
6. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore di presentare anche un certificato
internazionale d'importazione e/o un certificato di uso
finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa
del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6,
l'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di
presentare ulteriore specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere
sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore puo'
essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti
dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione
stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni
effettuate in regime di autorizzazione specifica
individuale e' conservata negli archivi della sede legale
dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a
decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le
operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o
disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
dell'art. 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere
negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito
il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11,
secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 5 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli
Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con
autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un
singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice
uso e per uno o piu' Paesi di destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono
rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui
all'art. 11, con validita' non superiore a tre anni e con
possibilita' di proroga su richiesta, che deve essere
presentata entro e non oltre trenta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio
dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis
del regolamento) interamente compilato secondo le
istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per
l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i
dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria
responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
presentazione della domanda deve essere tempestivamente
comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
individuale in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione,
sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore,
con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare,
all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta
esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di
destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di
trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione
globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto
ovvero di accettazione della proposta contrattuale una
dichiarazione di impegno del committente estero e/o
dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o
dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto
del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli
esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre
civile l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per
posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle
operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale
individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti
elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di
destinazione, generalita' del destinatario e
dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni
effettuate in regime di autorizzazione globale individuale
e' conservata negli archivi della sede legale
dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a
decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le
operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o
disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
dell'art. 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere
negate, annullate, revocate, sospese o modificate
dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato
consultivo di cui all'art. 11, secondo quanto stabilito
dall'art. 8.».
«Art. 6 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati
nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del
regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale
nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione
che saranno indicati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale
nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e
deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione
sociale, della sede e dei legali rappresentanti
dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorita' competente provvede in merito alla
domanda entro sessanta giorni. Il nominativo
dell'esportatore che intende operare attraverso
l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un
apposito «registro dei soggetti che operano con
autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un
numero di ordine progressivo. Del rilascio
dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
L'esportatore iscritto nel registro comunica
tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione
dei dati di cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a
duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione
generale nazionale devono riportare la stampigliatura
indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre
civile, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente
per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle
operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale
nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti
elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di
destinazione, generalita' del destinatario e
dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni
effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale
e' conservata negli archivi della sede legale
dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a
decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le
operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o
disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
dell'art. 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere
negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo
quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 7 (Autorizzazione generale comunitaria). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con
autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni
ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del
regolamento secondo la procedura prevista dall'art. 6,
commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione
generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve
soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II
del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene
iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano
con autorizzazione generale comunitaria».
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a
duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione
generale comunitaria devono riportare la stampigliatura
indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento,
le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con
decreto dirigenziale del Ministero delle attivita'
produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di
cui all'art. 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere
negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo
quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 9 (Autorizzazione per beni a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del
regolamento). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2 e 3,
del regolamento l'Autorita' competente puo' subordinare
l'esportazione di beni a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, dandone
tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari
esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero
dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere
subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.
4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri
o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno.
La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e
comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da
parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2,
entro i tre giorni successivi alla ricezione della
comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente
indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di
servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa
venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad
autorizzazione, l'Autorita' competente comunica
tempestivamente tale decisione all'esportatore e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle
dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni
da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e
2, l'Autorita' competente, ove l'esportazione sia da
assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente
all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e'
subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento
l'esportatore che e' a conoscenza che i beni a duplice uso
che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di
cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in
tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento deve
informarne l'Autorita' competente producendo tutta la
documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento
l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a
duplice uso che intende esportare, che non sono compresi
nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o
possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle
utilizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del regolamento
deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la
documentazione necessaria.
7. L'Autorita' competente, ove non ritenga
manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore
di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero
degli affari esteri, al Ministero della difesa e al
Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo puo'
essere precisato limitatamente ai profili di natura
procedurale con provvedimento da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla base dei principi e criteri direttivi individuati
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 13 (Trasferimento di beni a duplice uso
all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento
all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso
elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta
un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto
nell'art. 21 del regolamento.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea
dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I
dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata
un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure
previste dall'art. 6.».
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 18 novembre
1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Sono vietati la produzione, la cessione o
la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto,
l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione
e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti
chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti
chimici della Convenzione, nonche' di ogni altro composto
che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di
fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attivita' che si svolgono sul territorio
nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli
Stati parte, consentite ai sensi della parte IV
dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad
autorizzazione, rispettivamente, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie
competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento
dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo
di cui all'art. 5.
4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le
prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato
previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222,
e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme
ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato
ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione
presentate ai sensi della presente legge, e' integrato da
un rappresentante del Ministero della sanita' e puo'
avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e
ricerca.».
«Art. 4. - 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi
non parte della Convenzione dei composti chimici elencati
nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della Convenzione sono
soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con
l'estero, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII
e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione
stessa, previo parere del comitato di cui all'art. 3,
comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore
della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2
dell'annesso sui composti chimici della convenzione
potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' il
seguente:
«Art. 18 (Importazione e produzione a fini commerciali
di materie radioattive). - 1. L'attivita' di importazione a
fini commerciali di materie radioattive, di prodotti,
apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette
materie, e' soggetta a notifica preventiva da effettuare
almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita'
stessa.
2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di
radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva
da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attivita' stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, e' da
intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi
manipolazione, o frazionamento, o diluizione o altra
operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul
dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare
l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la
materia predetta, diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del
Ministero della sanita', del Ministero dell'interno e
dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di
cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente
interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalita' della
notifica nonche' le condizioni per l'eventuale esenzione da
tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 2.
6. Per l'esercizio delle attivita' di commercio restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962 n.
1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare):
«Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica
italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie
radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia
atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi
dell'art. 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la
disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili,
previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del
Ministero dell'industria e del commercio.
L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta
giorni dalla data della presentazione della domanda, senza
che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia
pronunciata.
Per l'importazione e l'esportazione dei predetti
minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive,
l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in
vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data
dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme
parere del Ministero dell'industria e del commercio.
Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie
grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine
di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 18-bis e 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti ) e' il
seguente:
«Art. 18-bis (Beni di consumo). - 1. L'aggiunta
intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di
materie radioattive nella produzione e manifattura di beni
di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali
beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministeri della sanita', dell'ambiente, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono
determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la
modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla
modifica ed alla revoca dell'autorizzazione e' inviata
dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre
amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel
procedimento e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare,
in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi
previsti dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il
seguente:
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali
in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in
quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al
comma precedente, il trasporto delle dette materie deve
essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni
emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della
marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto
anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, che risultino applicabili.».
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per
il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e
integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto
altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche'
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita' e disponibilita', restano ferme le
disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste
da dette disposizioni, rilasciate sentiti 1'ANPA e il
Ministero dell'interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita 1'ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in
attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al
comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei
trasporti effettuati con l'indicazione delle materie
trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalita', i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.».
- Il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il
seguente:
«Art. 13. - Oltre quanto prescritto dagli articoli 91,
96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi
radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si
intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di
quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno
determinati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata
dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto
con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per
gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria
e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per
gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la
previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi
didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici,
terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.
Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti
universitari e gli altri istituti scientifici di diritto
pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a
scopo di ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il
commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono
emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione
per l'impiego dei radioisotopi.».
- Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
52, 37 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e' il seguente:
«Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti,
reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione,
l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche'
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come
impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto
mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu'
siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono
assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in
relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al
comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
condizioni per la classificazione nelle predette categorie
in relazione ai rischi per i lavoratori e per la
popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
le competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in
particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che
mediante attivazione di materie radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni
di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per radiografia industriale, per
trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la
radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
terapia medica.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano
alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed
alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle
sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette
disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo
III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene
luogo del nulla osta all'impiego di categoria B, ai valori
massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della
popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario,
per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e
per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione
delle installazioni.».
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di
categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', sentite 1'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco
competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione degli impianti.».
«Art. 29 (Impiego di categoria B). - 1. L'impiego di
categoria B e' soggetto a nulla osta preventivo in
relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei
mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio,
delle attrezzature e della qualificazione del personale
addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche'
delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome,
da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorita'
competenti per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 1, per le attivita' comportanti esposizioni a scopo
medico, nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, e
sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da
consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in
tali organismi debbono essere rappresentate le competenze
necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei
vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta e'
rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi
tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del
fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della
documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite
particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.».
«Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento
dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati
ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in
installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attivita' a cui non si applichino le norme del presente
decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi
provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad
autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano
radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o
uguale a settantacinque giorni o in concentrazione
superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I
livelli di allontanamento stabiliti negli atti
autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il
decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche
degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome
sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione nonche' le modalita' per il rilascio
medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli
organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite
particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da
quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e'
inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».
«Art. 31 (Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi
per conto di terzi). - 1. L'attivita' di raccolta, anche
con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da
terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni
di trattamento o di deposito oppure di procedere allo
smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono
determinate le disposizioni procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' eventuali
esenzioni da essa.».
«Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di
rifiuti radioattivi). - 1. Le spedizioni di rifiuti
radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea
o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei
rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche' il loro
transito sul territorio italiano debbono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di
cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30,
sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di
spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o
nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni,
di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto, nonche' nei casi di transito sul territorio
italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri
dell'Unione europea e nei casi di importazione o di
esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione e'
soggetta all'approvazione da parte delle autorita'
competenti degli Stati membri destinatari della spedizione
o interessati dal transito sul loro territorio.
L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di cui al
comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si
intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi
dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato
membro interessato non richieda una proroga, sino ad un
mese, di tale termine o non abbia comunicato alla
Commissione europea la propria mancata accettazione di tale
procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'art. 17
della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i
criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni
dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e
l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai Paesi di
origine o di destinazione.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentite la regione o la provincia
autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo' essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta
nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 52 (Depositi e complessi nucleari sottocritici).
- 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e
quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'art.
7, lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', sentito il parere
dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se
si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto
di autorizzazione possono essere stabilite speciali
prescrizioni.».
«Art. 37 (Impianti non soggetti ad autorizzazione ai
sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). -
1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione
di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti
all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a
seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta e' rilasciato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata dei
documenti di cui al precedente articolo, secondo la
procedura prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti
ed esercitati da amministrazioni dello Stato.».
«Art. 51 (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti
con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100
chilowatt termici non si applica la procedura prevista
dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o
del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo
rilascia sentita la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si
applicano integralmente le disposizioni previste dal
presente capo.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il
seguente:
«Art. 6. - L'esercizio di impianti di produzione e
utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali
nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione
dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali,
uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione
degli impianti comunque destinati alla produzione di
energia elettrica, sono autorizzati con decreto del
Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita'
tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto
dell'impianto, indicando particolarmente la localita'
prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione
dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
realizzazione, le modalita' per la prestazione della
garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile
verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si
ritengano necessarie per la tutela della pubblica
incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna
per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la
preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del
commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare.».
- Il testo degli articoli 53 e 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' il
seguente:
«Art. 53 (Depositi temporanei ed occasionali). - 1. Il
deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche'
conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita'
autorizzate per le singole spedizioni, puo' essere
costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta
del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del
decreto di cui all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di
cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo
della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di
cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i
depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta e'
rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente
dell'ufficio di sanita' marittima, o dal direttore della
circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere
data preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando
provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in
zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata
per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle
disposizioni del presente articolo.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli
impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nucleare e'
soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale e della sanita', la regione o
provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del
titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo
stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere
giustificata nell'ambito di un piano globale di
disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione
relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di
autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di
cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle
operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato
dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle
materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato
dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una
stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
di radioprotezione anche per l'eventualita' di
un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di
esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali
vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole disposizioni del presente decreto e delle
prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza) e' il seguente:
«Art. 99. - E' in facolta' del Ministro per l'interno
di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e
cautele, e sentito il parere della commissione centrale
consultiva di cui all'art. 84, licenze per la
fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a
scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non
classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni
micidiali o incendiari.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997 reca:
«Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di
immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile».
- Il testo dell'art. 193 del codice della navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e' il
seguente:
«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di
gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da guerra o
di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e'
disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo'
essere effettuato senza l'autorizzazione data dal
Comandante del porto o dall'Autorita' consolare secondo le
norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per
uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del
Comandante del porto o dell'Autorita' consolare.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2005, n. 134 reca: «Regolamento recante disciplina per le
navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e
lo sbarco di merci pericolose».



 
Art. 2.
Prevenzione dei delitti di riciclaggio

1. Per le finalita' della prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa indicata:
a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;
c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
j) agenzia in attivita' finanziaria - articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e' il seguente:
«Art. 115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi
o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono
comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
per conto di terzi non si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo
svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti
territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di
regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo'
essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al
committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
- Il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici,
gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 135 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del
Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
- Il testo dell'art. 249 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 249. - Chi intende destinare guardie particolari
giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili
deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le
generalita' dei guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal
rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani
e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il
possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art.
138 della legge.
Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la
nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono
produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto
scritto, da cui risultino le generalita' e le firme dei
consociati, la durata della consociazione, nonche' le forme
di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di
questo articolo, devono essere riportate sull'atto di
autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari
giurate e' esercitata dal Questore, a norma del regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.».
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 7 (Esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino
ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), di un
esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione
al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto
interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle
relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli
esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti
di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e'
consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione
che siano esclusi il servizio di somministrazione e le
attrezzature ad esso direttamente finalizzati.».
«Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1. L'apertura,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), di
una media struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all'art. 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10,
commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e
degli obiettivi indicati all'art. 6, sentite le
organizzazioni di tutela dei consumatori e le
organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle medie strutture di
vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai
novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.».
«Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie
di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10,
commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e'
esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune,
salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di
cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento,
composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la
regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in
base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di
programmazione di cui all'art. 6. Le deliberazioni della
conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro
novanta giorni dalla convocazione; il rilascio
dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del
rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio piu'
rappresentative in relazione al bacino d'utenza
dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza
riguardi anche parte del territorio di altra regione
confinante, la conferenza dei servizi ne informa la
medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del
rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento
concernente le domande relative alle grandi strutture di
vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a
centoventi giorni dalla data di convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.».
- Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 17 gennaio
2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in
attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del
12 ottobre 1998), e' il seguente:
«11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per
l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica
sicurezza in materia di commercio di oro.».
- Il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i
commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita' mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.».
- Il testo dell'art. 1 decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
«Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle
del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti
complessivamente indicati come: «legge n. 197 del 1991» si
applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli
articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio
resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attivita'
specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse
riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza
di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di
titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,
alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori
senza l'impiego di guardie particolari giurate,
all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare,
all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione
preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla
licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione, di oro per finalita' industriali o di
investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla
licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni
concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei
mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo
1996, n. 108;
n) agenzia in attivita' finanziaria prevista
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di seguito indicato come: «testo unico
bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.
2. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di
albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza
ritardo, anche con mezzi informatici o telematici,
all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli
operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva
variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca
del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente
adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati
raccolti a fini di antiriciclaggio].».
- Il testo dell'art. 14, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n.
128), e' il seguente:
«1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al
quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e
argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e
semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti
contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di
commercio competente per territorio in cui hanno sede
legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza
rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.».
- Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
«Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari e' riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e'
specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.
5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle
imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
venti milioni di lire.».
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».



 
Art. 3. Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di
provenienza illecita

1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa a fianco indicata:
a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;
b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;
d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;
e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma restando la tutela della liberta' e della segretezza della corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
h) esercizio di agenzia di affari per l'attivita' di sensale o per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;
i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481
(Regolamento recante semplificazione del procedimento di
autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio
di veicoli senza conducente), e' il seguente:
«Art. 1. - L'esercizio dell'attivita' di noleggio di
veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio
attivita' da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la
sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e'
presente ogni singola articolazione commerciale
dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.».
«Art. 2. - 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni,
copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto.
Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, puo' vietare o sospendere l'esercizio
dell'attivita' nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze
di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze
di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti
l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere
del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo,
e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della
motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
consentire un controllo sulle carte di circolazione dei
veicoli di proprieta' dei soggetti nei cui confronti e'
stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo
rilasciate.».
- Il testo dell'art. 208 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' il
seguente:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e
degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la riunione; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle
risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione
e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad
ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in
materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a
concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il
potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie
finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate.
13. Quando, a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti, questi non risultino
conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,
quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di
diffida, l'autorizzazione e' revocata.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del
presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne
di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190
ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). La
medesima esclusione opera anche quando l'attivita' di
deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata
dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione
di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del
produttore all'affidatario del deposito temporaneo
costituisce adempimento agli obblighi di cui all'art. 188,
comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del
produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo
debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art.
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato,
oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.».
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 88 (Art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 86 e 110 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 86 (Art. 84 T.U. 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri
giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di
stallaggio e simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto
o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6
e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art.
88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al
pubblico od in circoli privati.».
«Art. 110. 1 (Art. 108 T.U. 1926). - In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal
questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed
i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di
cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano
solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non
superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono
preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono
consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono
essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art.
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se
per essi sono state assolte le relative imposte. Dal
1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne
sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni];
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un
periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque,
gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in
violazione del divieto posto dal comma 8.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'art.
20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel
provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli
apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8
il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa
la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all'art. 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla
reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.».
- Per il testo degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si vedano le note
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente:
«Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e' di novanta giorni; in caso di richiesta
di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino
al ricevimento di questi ultimi.
4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e
per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a
carico dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei
controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di
violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche'
di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le
disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il
rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza.».
- Per il testo dell'art. 115 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), si vedano le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 205 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 205. - Sotto la denominazione di "agenzie
pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'art. 115
della legge, si comprendono le imprese, comunque
organizzate, che si offrono come intermediarie
nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando
la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i
commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i
ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi
od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai
giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di
pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.».
- Il testo dei commi 1 e 6 dell'art. 18, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e'
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.».
«6. Chi effettua le vendite tramite televisione per
conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 11, della legge
17 gennaio 2000, n. 7, si vedano le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i
commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita' mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.».
- Il testo dell'art. 14, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n.
128), e' il seguente:
«1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al
quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e
argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e
semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti
contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al
comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di
commercio competente per territorio in cui hanno sede
legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza
rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.».
- Il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente:
«Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici,
gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del
Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».



 
Art. 4.
Effettuazione dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalita' ivi previste, nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che individuano i comparti di specialita' di ciascuna Forza di polizia e con l'osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonche' degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche.
2. Qualora le attivita' di cui agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove e' detenuto il materiale da immettere in rete.
3. Restano ferme le attivita' ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e le altre attivita' che la legge rimette agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro dell'interno
Amato

Il Ministro della giustizia
Scotti

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta

Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse.



 
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