Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile», correlato delle relative note.

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (Provvedimenti
in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990
al gennaio 1991), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 maggio 1991, n. 103.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento
ordinario.



 
Art. 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero della giustizia.... |3.616.000 |29.959.000|20.429.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica | | | istruzione..... |10.900.000|0 |0 --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' | | | culturali..... |1.116.000 |10.190.000|13.287.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti.... |486.000 |4.768.000 |4.107.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'universita' e della | | | ricerca.... |1.702.000.|6.813.000 |1.687.000

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni
dei termini dei versamenti tributari, previste dall'art.
14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997, del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, dall'art. 2,
comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza
n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, e
della sospensione dei pagamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista
dall'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997,
del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, e successive modificazioni,
possono definire la propria posizione relativa al periodo
interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare
dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della
sospensione al netto dei versamenti gia' eseguiti nella
misura e con le modalita' da stabilire nei limiti di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14, commi 1,
2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668 (Interventi
urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla
crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha
colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria).
«Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei
comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti
gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a
decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997,
i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei
dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il
versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti
effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente
ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti
dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300
milioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza
n. 2694 del 13 ottobre 1997.».
«Art. 14. - 1. Nei confronti delle persone fisiche,
anche in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del
26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della
presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal
26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura
tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione
di' imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi
compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale
ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad
enti pubblici anche locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di
sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi
sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati
e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente
ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o
sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente
domiciliati, a richiesta degli interessati., non devono
operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi,
effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica
soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai
sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art.
2195, commi 1 e 4, del codice civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti
gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente
ordinanza.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2
dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728 (Ulteriori
disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno
26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle
regioni Marche e Umbria).
«Art. 1. - 1. Il termine di cui all'art. 13
dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2668 del
28 settembre 1997, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al
31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede
operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della
stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede
di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale
Art. 2. - 1. Il termine di cui all'art. 14
dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2668 del
28 settembre 1997, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui
all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i
soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di'
cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui
abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive,
sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 dell'ordinanza
30 dicembre 1998, n. 2908 (Ulteriori disposizioni per i
danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997 nel, territorio delle regioni Umbria e Marche e altre
disposizioni di protezione civile):
«Art. 2. - 1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui
all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al
30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa
della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e
con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare
una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento
della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e
i lavoratori autonomi.
2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2
dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al 30 giugno
1999.».



 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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