Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 aprile 2008, n. 99
Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilita' civile veicoli e natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;
l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.



Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).

Nota al titolo:

- Il testo degli articoli 31 e 34 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
i rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita
incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa
delle funzioni previste nel presente codice e nelle
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui
agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3 . L'impresa deve garantire le condizioni affinche'
l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le
funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi
preposti al controllo interno si avvalgono della
collaborazione dell'attuario incaricato al fine di
consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per le
valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
sussistenza o della sopravvenienza di cause di
incompatibilita' che ne determinano la decadenza
dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del
presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche'
alle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito
all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su
richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine
degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro
quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione,
fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi
termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente
ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i
rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi
ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario
si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.».
«Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
i rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1.
L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un
attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle
riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art.
2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei
poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica
delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle
ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla
valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i
parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei
metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve
tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono
determinate dal Ministro delle attivita' produttive con il
regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto
previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.».

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante «Disciplina
giuridica della professione di attuario», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario.
- Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34,
supplemento ordinario, sono i seguenti:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2
gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al
titolo.



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti cosi' indicato;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonche' l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del Codice;
c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;
d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico;
h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;
l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1 del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa di assicurazione;
p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
q) «rami vita»: i rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
r) «rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i rami di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;
s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti;
t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
u) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
v) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
z) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al
titolo.
- Il testo degli articoli 102 e 103 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono i seguenti:
«Art. 102 (Revisione contabile del bilancio). - 1. Il
bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e' corredato dalla relazione di una societa' di
revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal
testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia
amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della societa' di revisione, dalla
quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art.
156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, e'
corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un
giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche
dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione
VI del capo II del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli
articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157,
comma 2. Non si applica l'art. 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che
approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta
dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato
conferimento dell'incarico alla societa' di revisione, ne
informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
«103 (Attuario nominato dalla societa' di revisione). -
1. Se tra gli amministratori della societa' di revisione
non e' presente un attuario iscritto nell'albo previsto
dalla legge, la relazione presentata dalla societa' e'
corredata dalla relazione di un attuario, iscritto
nell'albo professionale e nominato dalla medesima societa'
di revisione, che riporta il giudizio di cui all'art. 102,
comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre
esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.
Se, prima della scadenza del periodo, la societa' di
revisione revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata
e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico
ha effetto nel momento in cui diviene efficace il
conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario
che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso
l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario
incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di
incompatibilita' indicate dall'art. 160 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa
trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal
conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali
risulta che non sussiste alcuna causa di
incompatibilita'.».
- Il testo dell'art. 2380, del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo).
- Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione
e il controllo della societa' sono regolati dai successivi
paragrafi 2, 3 e 4.
Lo statuto puo' adottare per l'amministrazione e per il
controllo della societa' il sistema di cui al paragrafo 5,
oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la
deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema
ha effetto alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni
che fanno riferimento agli amministratori si applicano a
seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al
consiglio di gestione.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
«Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
la classificazione per ramo e' la seguente:
III.
III. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
III.
III. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per
il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevita';
IV. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
vita con assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti puo' garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al
lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio,
l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto
previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennita'
temporanee; forme miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o
dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato
dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10) Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11) Responsabilita' civile aeromobili: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12) Responsabilita' civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante
dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13) Responsabilita' civile generale: ogni
responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione
di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e
malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed
altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
«Responsabilita' civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e
cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17
di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori
di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
17 possono essere considerati come rischi accessori del
ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di
residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno
dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».



 
Art. 3.
Ruolo dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato e' preposto allo svolgimento, in via continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del Codice.
2. L'attuario incaricato, la societa' di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonche' ogni altro soggetto cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.



Note all'art. 3:
- Il testo del Titolo III, Capi I e II del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
«Titolo III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA -
Capo I - Disposizioni generali - "Art. 30 (Requisiti
organizzativi dell'impresa). - 1. L'impresa di
assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei
rami danni opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di
controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure
atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi
siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire
la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel
ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita'
del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.".
"Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
i rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita
incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa
delle funzioni previste nel presente codice e nelle
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui
agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinche'
l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le
funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi
preposti al controllo interno si avvalgono della
collaborazione dell'attuario incaricato al fine di
consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per le
valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
sussistenza o della sopravvenienza di cause di
incompatibilita' che ne determinano la decadenza
dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del
presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche'
alle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito
all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su
richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine
degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro
quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione,
fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi
termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente
ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i
rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi
ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario
si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.".
"Art. 32 (Determinazione delle tariffe nei rami vita).
- 1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni
indicate nell'art. 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna
nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali
che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed
ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in
particolare, di costituire per i singoli contratti le
riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa
in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo
sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi
pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto
dei limiti indicati all'art. 33, nonche' delle regole
applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP
con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del
calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di
una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il
bilancio dell'impresa che esercita i rami vita e' trasmesso
all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale
l'attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con
riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo
delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle
eventuali valutazioni implicite e delle relative
motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti
seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle
procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la
corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio
sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi
comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in
bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente
di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi,
l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di
squilibrio.
5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a
premio naturale a condizione che sia data una adeguata
informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo
restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In
caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si
applica l'art. 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali
delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e
delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.".
"Art. 33 (Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita). - 1. L'ISVAP determina, con
regolamento, per tutti i contratti da stipulare che
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di
interesse massimo, che non puo' superare il sessanta per
cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello
Stato.
2. L'ISVAP puo' altresi' determinare nel regolamento
piu' tassi massimi di interesse, diversificati secondo la
moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno di
essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei
prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e'
espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta
preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro
i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi
1 e 2, puo' stabilire nel regolamento, per specifiche
categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di
interesse. Puo' inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata
senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino
copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al
comma 4, l'impresa puo' scegliere il tasso di interesse
prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui
e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In
nessun caso il tasso di interesse utilizzato puo' essere
piu' elevato del rendimento degli attivi a copertura,
calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore,
previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui
al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione
europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri.".
"Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
i rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1.
L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un
attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle
riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art.
2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei
poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica
delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle
ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla
valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i
parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei
metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve
tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono
determinate dal Ministro delle attivita' produttive con il
regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto
previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.".
"Art. 35 (Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1. Nella
formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i
premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque
esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa
puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non
possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite
dall'impresa, questa puo' avvalersi, ai fini della
conoscenza degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle informazioni in
possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva
od oggettiva, carattere di particolarita' o di
eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per
la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai
commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli
organismi indicati nel comma 2.".
"Capo II - Riserve tecniche dei rami vita e danni -
Art. 36 (Riserve tecniche dei rami vita). - 1. L'impresa
che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le
obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la
funzione di controllo in via permanente, per consentire
all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli
interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha
l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di
amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo
dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve
tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione
della relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3.
L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del
rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta
comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla
fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari
all'ammontare complessivo delle somme che risultino
necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle
rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire agli
assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di
partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purche'
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o
non siano gia' stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle
assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2,
sono osservate le disposizioni relative alle riserve
tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono
gli importi di loro competenza e sono determinate
conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione,
in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta
all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal
tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve
tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.".
"37 (Riserve tecniche dei rami danni). - 1. L'impresa
che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che
siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto
ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai
contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al
lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti
dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita'
nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la
valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta
all'attuario incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A
tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e
l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa
qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli
impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione dell'apposita
relazione tecnica. L'impresa, se non e' in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il
rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla
fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva
sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora
denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di
perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per
partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per
frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.
L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni,
della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle
dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali
assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei
rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare
complessivo delle somme che, da una prudente valutazione
effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri
avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e
non ancora pagati, nonche' alle relative spese di
liquidazione. La riserva sinistri e' valutata in misura
pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri
oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici
affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche
dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora
denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, e'
valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si
riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le
somme accantonate, conformemente alle disposizioni di
legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso
dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi
particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare
l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale
saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla
fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni,
salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamita' naturali,
diretta a compensare nel tempo l'andamento della
sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la
costituzione della riserva di perequazione per rischi di
calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia
nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie,
che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata
annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza,
l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a
compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere
dell'eta' degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l'intera durata della garanzia, con
riferimento all'eta' degli assicurati al momento della
stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa
puo' esercitare il diritto di recesso, a seguito di
sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione
del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il
rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una
apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che
tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera
durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire agli
assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di
partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purche'
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto
dell'attivita', nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia, si conforma alle specifiche disposizioni
applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono
gli importi di loro competenza e sono determinate
conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione,
in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La
riserva premi relativa agli importi di riassicurazione e'
calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il
calcolo della riserva premi lorda.".
"Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). -
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro
indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun
esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli
impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'art. 64, comma 2.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art.
42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono
per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in
relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio
delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata,
in linea di principio, sulla base di quanto comunicato
dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruita'
delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino
sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano
in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto
delle esperienze passate."».



 
Art. 4.
Conferimento dell'incarico

1. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita o nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nominano l'attuario incaricato entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i successivi quindici giorni.
2. Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese di assicurazione la cui autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti e' limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo di assicurazione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione nomina l'attuario incaricato fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 11.
4. L'ISVAP puo' acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli attuari incaricati ogni atto, informazione e documento idoneo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11.
 
Art. 5.
Cessazione dell'incarico

1. La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.



 
Art. 6.
Autonomia dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato puo' essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno.
2. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie.
3. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla societa' di revisione e dai membri dell'organo di controllo.
 
Art. 7.
Requisiti di onorabilita'

1. Non puo' essere nominato attuario incaricato colui che:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa, bancaria, finanziaria, nonche' dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.



Note all'art. 7:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralita», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
«Disposizioni contro la mafia.», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- Il testo dell'art. 444, comma 2, del codice di
procedura penale, e' il seguente:
«Titolo II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. ... (Omissis).
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
... (Omissis)".».
- Il titolo XI del libro V del codice civile, reca:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.



 
Art. 8.
Requisiti di professionalita'

1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi cinque anni, dall'incarico di attuario incaricato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;
c) essere dotato di comprovata esperienza attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce ai sensi del comma 2.
2. La comprovata esperienza di cui al comma 1, lettera c) sussiste qualora l'attuario incaricato dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni:
a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce;
b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o societa' private.



Note all'art. 8:
- Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, si veda la nota
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
«Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore).
- 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri
relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di
cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla
societa' di revisione ai sensi dell'art. 103, comma 1,
ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza
sull'attivita' della societa' di revisione, ne informa la
CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di
cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la
sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista
dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarita' nello
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui
all'art. 103, comma 1, puo' disporre la revoca
dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca e' comunicato
all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la societa'
di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro
attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per
l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del
rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al
conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando
il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli
attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti
nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e
da comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti
assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli
102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli
attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma
1.».



 
Art. 9.
Incompatibilita'

1. L'attuario incaricato non deve trovarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:
a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;
2) delle societa' che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante piu' del 20% dei diritti di voto;
b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;
c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua societa' controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a), b) e c), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato.
2. L'attuario incaricato non puo' assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.
3. L'attuario incaricato non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:
a) essere un familiare;
b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita' attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realta' avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
4. Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita' sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei conseguenti eventuali conflitti di interessi.
5. L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non puo' diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre anni.
 
Art. 10.
Decadenza dall'incarico

1. L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
2. Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza dell'incompatibilita' con l'attuario revisore previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario revisore.
 
Art. 11.
Limiti al cumulo degli incarichi

1. Il limite massimo degli incarichi assunti in qualita' di attuario incaricato e' fissato in 5 unita'.
2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il limite massimo degli incarichi complessivi e' fissato in 8 unita'.
3. Ai fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato il punteggio di seguito indicato:
a) un'unita' per ogni incarico di attuario incaricato;
b) 0,5 unita' per gli incarichi in qualita' di attuario incaricato successivi al primo assunti nell'ambito del medesimo settore di attivita', presso imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo;
c) un'unita' per ogni incarico di attuario revisore.
4. L'attuario incaricato e' tenuto a rassegnare le dimissioni da uno o piu' degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1 e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti stessi.
 
Art. 12.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano esclusivamente all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti.
 
Art. 13.
Funzioni in materia di tariffe

1. Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa:
a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei sinistri;
b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della definizione della tariffa;
c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;
d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente numerosi ed omogenei, tali da garantire la significativita' delle rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di cui alla lettera c) e' verificato con riferimento alle singole classi di tariffazione.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.
3. L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonche', ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.



 
Art. 14.
Relazione tecnica sulla tariffa

1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:
a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa;
b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di assicurazione nonche' le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validita' della tariffa;
c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa;
d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.
2. La relazione tecnica sulla tariffa e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3 . La relazione tecnica sulla tariffa e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione.
4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonche', per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa.
5. La relazione tecnica sulla tariffa e' trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 37, comma 1 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
«Art. 37 (Riserve tecniche dei rami danni). - 1.
L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di
costituire, per i contratti del portafoglio italiano,
riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte,
per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.».
- Il testo dell'art. 190, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, seguente:
«Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP puo'
chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite
con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della societa' di revisione
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami
vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce,
con regolamento, le modalita' e i termini per la
trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle
informazioni previste dai commi 3 e 4.».



 
Art. 15.
Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri

1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
 
Art. 16.
Funzioni in materia di riserve tecniche

1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:
a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformita' alle prescrizioni dell'articolo 17, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.
 
Art. 17.
Relazione tecnica sulle riserve

1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato:
a) descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche;
b) illustra le procedure e le metodologie applicate nonche' le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.
2. La relazione tecnica sulle riserve e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3. La relazione tecnica sulle riserve e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo amministrativo, nonche' all'organo di controllo ed alla societa' di revisione dell'impresa di assicurazione.
4. Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37, comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.
5. La relazione tecnica sulle riserve e' trasmessa dall'impresa di assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed e' conservata presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, si veda la nota all'art. 14.
- Il testo dell'art. 37, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
«2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita'
nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la
valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta
all'attuario incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A
tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e
l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa
qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli
impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione dell'apposita
relazione tecnica. L'impresa, se non e' in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il
rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.».



 
Art. 18.
Disciplina transitoria

1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data.
2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui all'articolo 11, l'attuario incaricato e' tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi da tale data.
3. Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono redatte in conformita' agli schemi previsti nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190,
commi e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
si veda la nota all'art. 14.



 
Art. 19.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 gennaio 2004, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 73



Note all'art. 19:
- Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, n. 67,
recante «Regolamento in materia di attivita' dell'attuario
incaricato, previsto dall'art. 20 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza» abrogato dal
presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 2004, n. 64.



 
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