Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 aprile 2008, n. 99 |
Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilita' civile veicoli e natanti. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare: l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita; l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti; l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti; b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 3 . L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. 4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico. 5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari. 6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.». «Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 3. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche. 4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attivita' produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.».
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante «Disciplina giuridica della professione di attuario», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, sono i seguenti: «Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere.». «Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente; b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati; c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo; d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative; e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento; f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu' servizi di investimento; g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse; h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere conto della esperienza professionale degli investitori; i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto della professionalita' dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione coatta amministrativa; m) prevedere il potere delle autorita' competenti di disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi; n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorita' competenti; o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi; p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste; q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative; r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento. 2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse. 3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.». - Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.
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| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti cosi' indicato; b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonche' l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del Codice; c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice; d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria; e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa; f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa; g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico; h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti; l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria utilizzate ai fini della costruzione della tariffa; m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le sedi secondarie, il rappresentante generale; n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1 del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa di assicurazione; p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa; q) «rami vita»: i rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice; r) «rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i rami di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, del Codice; s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti; t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; u) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; v) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; z) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo. - Il testo degli articoli 102 e 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono i seguenti: «Art. 102 (Revisione contabile del bilancio). - 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di una societa' di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. 2. La relazione della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'art. 2409-bis del codice civile. 4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. 5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza. «103 (Attuario nominato dalla societa' di revisione). - 1. Se tra gli amministratori della societa' di revisione non e' presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla societa' e' corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima societa' di revisione, che riporta il giudizio di cui all'art. 102, comma 2. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la societa' di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'art. 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita'.». - Il testo dell'art. 2380, del codice civile, e' il seguente: «Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo). - Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della societa' sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4. Lo statuto puo' adottare per l'amministrazione e per il controllo della societa' il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.». - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente: III. III. le assicurazioni sulla durata della vita umana; III. III. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita'; IV. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari. 3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; 3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10) Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore); 11) Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore); 12) Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore); 13) Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17) Tutela legale: tutela legale; 18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta'. 4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata: a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»; b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»; c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti»; d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»; e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»; f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita' civile»; g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»; h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni». 5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi: a) sono connessi con il rischio principale; b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione. 6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».
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| Art. 3. Ruolo dell'attuario incaricato
1. L'attuario incaricato e' preposto allo svolgimento, in via continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del Codice. 2. L'attuario incaricato, la societa' di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonche' ogni altro soggetto cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Note all'art. 3: - Il testo del Titolo III, Capi I e II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «Titolo III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA - Capo I - Disposizioni generali - "Art. 30 (Requisiti organizzativi dell'impresa). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. 2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi. 3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita' del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.". "Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 3. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. 4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico. 5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e' revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari. 6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.". "Art. 32 (Determinazione delle tariffe nei rami vita). - 1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'art. 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati. 2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'art. 33, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento. 3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita e' trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio. 4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio. 5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'art. 167, comma 2. 6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.". "Art. 33 (Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non puo' superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. 2. L'ISVAP puo' altresi' determinare nel regolamento piu' tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato. 3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali. 4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo' stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo. 5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al comma 4, l'impresa puo' scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato puo' essere piu' elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione. 6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.". "Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. 3. L'attuario incaricato e' preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche. 4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attivita' produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.". "Art. 35 (Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita' civile veicoli e natanti). - 1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. 2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. 4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.". "Capo II - Riserve tecniche dei rami vita e danni - Art. 36 (Riserve tecniche dei rami vita). - 1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento. 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP. 3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare. 4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano gia' stati considerati nelle riserve matematiche. 5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni. 6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. 7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.". "37 (Riserve tecniche dei rami danni). - 1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita' nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP. 3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi. 5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri e' valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. 6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione. 7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. 8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa puo' esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia. 9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purche' tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati. 10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivita', nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili. 11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione e' calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.". "Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'art. 64, comma 2. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate."».
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| Art. 4. Conferimento dell'incarico
1. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita o nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nominano l'attuario incaricato entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i successivi quindici giorni. 2. Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese di assicurazione la cui autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti e' limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo di assicurazione. 3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione nomina l'attuario incaricato fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 11. 4. L'ISVAP puo' acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli attuari incaricati ogni atto, informazione e documento idoneo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11. |
| Art. 5. Cessazione dell'incarico
1. La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.
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| Art. 6. Autonomia dell'attuario incaricato
1. L'attuario incaricato puo' essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno. 2. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie. 3. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla societa' di revisione e dai membri dell'organo di controllo. |
| Art. 7. Requisiti di onorabilita'
1. Non puo' essere nominato attuario incaricato colui che: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa, bancaria, finanziaria, nonche' dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
Note all'art. 7: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - Il testo dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, e' il seguente: «Titolo II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. ... (Omissis). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. ... (Omissis)".». - Il titolo XI del libro V del codice civile, reca: «Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi.». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
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| Art. 8. Requisiti di professionalita'
1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalita': a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194; b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi cinque anni, dall'incarico di attuario incaricato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice; c) essere dotato di comprovata esperienza attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce ai sensi del comma 2. 2. La comprovata esperienza di cui al comma 1, lettera c) sussiste qualora l'attuario incaricato dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni: a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce; b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o societa' private.
Note all'art. 8: - Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, si veda la nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo. - Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore). - 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla societa' di revisione ai sensi dell'art. 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1, puo' disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 3. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la societa' di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio. 4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari. 5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e da comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1. 6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.».
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| Art. 9. Incompatibilita'
1. L'attuario incaricato non deve trovarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni: a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante; 2) delle societa' che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante piu' del 20% dei diritti di voto; b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione o della sua controllante; c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua societa' controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente; d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a), b) e c), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato. 2. L'attuario incaricato non puo' assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante. 3. L'attuario incaricato non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni: a) essere un familiare; b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita' attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realta' avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi. 4. Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita' sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei conseguenti eventuali conflitti di interessi. 5. L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non puo' diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre anni. |
| Art. 10. Decadenza dall'incarico
1. L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9. 2. Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9. 3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza dell'incompatibilita' con l'attuario revisore previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario revisore. |
| Art. 11. Limiti al cumulo degli incarichi
1. Il limite massimo degli incarichi assunti in qualita' di attuario incaricato e' fissato in 5 unita'. 2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il limite massimo degli incarichi complessivi e' fissato in 8 unita'. 3. Ai fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato il punteggio di seguito indicato: a) un'unita' per ogni incarico di attuario incaricato; b) 0,5 unita' per gli incarichi in qualita' di attuario incaricato successivi al primo assunti nell'ambito del medesimo settore di attivita', presso imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo; c) un'unita' per ogni incarico di attuario revisore. 4. L'attuario incaricato e' tenuto a rassegnare le dimissioni da uno o piu' degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1 e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti stessi. |
| Art. 12. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano esclusivamente all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti. |
| Art. 13. Funzioni in materia di tariffe
1. Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa: a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei sinistri; b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della definizione della tariffa; c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato; d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente numerosi ed omogenei, tali da garantire la significativita' delle rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di cui alla lettera c) e' verificato con riferimento alle singole classi di tariffazione. 2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa. 3. L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonche', ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.
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| Art. 14. Relazione tecnica sulla tariffa
1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato: a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa; b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di assicurazione nonche' le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validita' della tariffa; c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa; d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa. 2. La relazione tecnica sulla tariffa e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice. 3 . La relazione tecnica sulla tariffa e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione. 4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonche', per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa. 5. La relazione tecnica sulla tariffa e' trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «Art. 37 (Riserve tecniche dei rami danni). - 1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.». - Il testo dell'art. 190, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, seguente: «Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della societa' di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.».
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| Art. 15. Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia. |
| Art. 16. Funzioni in materia di riserve tecniche
1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato: a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche; b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche; c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle disposizioni emanate in materia. 2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformita' alle prescrizioni dell'articolo 17, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche. |
| Art. 17. Relazione tecnica sulle riserve
1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato: a) descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche; b) illustra le procedure e le metodologie applicate nonche' le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche; c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche. 2. La relazione tecnica sulle riserve e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice. 3. La relazione tecnica sulle riserve e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo amministrativo, nonche' all'organo di controllo ed alla societa' di revisione dell'impresa di assicurazione. 4. Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37, comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni. 5. La relazione tecnica sulle riserve e' trasmessa dall'impresa di assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed e' conservata presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota all'art. 14. - Il testo dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita' nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.».
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| Art. 18. Disciplina transitoria
1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data. 2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui all'articolo 11, l'attuario incaricato e' tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi da tale data. 3. Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono redatte in conformita' agli schemi previsti nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190, commi e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota all'art. 14.
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| Art. 19. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 gennaio 2004, n. 67. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 73
Note all'art. 19: - Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, n. 67, recante «Regolamento in materia di attivita' dell'attuario incaricato, previsto dall'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» abrogato dal presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2004, n. 64.
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