Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 maggio 2008 |
Protocolli di comunicazione da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio dei giochi di abilita' a distanza di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, recante regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, adottato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 38, commi 2 e 4 del predetto decreto-legge, il quale prevede che, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro; Viste le convenzioni accessive alle concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge, le quali prevedono tra i giochi oggetto di concessione i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro; Visto l'art. 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale od irregolare; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2007, regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 aprile 2008 recante misure per la sperimentazione dei giochi di abilita' a distanza; Considerato che gli scambi di informazioni tra il sistema di elaborazione dei concessionari, di cui alle citate convenzioni di concessione, ed il sistema centralizzato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi ai giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, devono avvenire secondo protocolli di comunicazione che definiscono la tipologia di dati trasmessi, la struttura dei messaggi ed i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del predetto decreto del 17 settembre 2007, con appositi provvedimenti sono stabiliti i protocolli di comunicazione che definiscono le modalita' di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la proposta tecnica della SOGEI, gestore del sistema informatico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1. Protocollo di comunicazione
1. I concessionari per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati all'esercizio dei giochi di abilita' a distanza, adottano per la comunicazione con il sistema informatico di convalida dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il protocollo di comunicazione riportato nell'allegato A. |
| Art. 2. Modalita' di connessione
1. I concessionari di cui all'art. 1, per la connessione con il sistema informatico di convalida dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono avvalersi di: a) un soggetto abilitato alla fornitura del servizio di connettivita', ai sensi del capitolato tecnico allegato alla convenzione di concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) un concessionario per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone del diritto di attivazione della rete di gioco sportivo a distanza o del diritto di attivazione della rete di gioco ippico a distanza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2008 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
| Allegato
----> Vedere da pag. 5 a pag. 39 <---- |
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